E' bene dire che vengono applicate queste norme in quanto il Legislatore ha di mira la componente fiscale insieme all'antiriciclaggio e ai movimenti transfrontalieri di denaro.
Ricevuta l'ingiunzione, da qui parte poi eventualmente il ricorso in opposizione proposto dalla persona interessata.
Di seguito ci focalizziamo sul "cosa fare" e, in particolare, su due soli aspetti rilevanti per questo tipo di giudizio: l'elemento soggettivo dell'illecito e la mancata comprensione della lingua.
Il ricorso: l'elemento soggettivo dell'illecito
Immaginiamo una situazione di questo tipo: nell'attraversare la dogana per recarsi in Svizzera, l'interessato porta una valigia contenente titoli rientranti nella definizione di denaro contante (D.Lgs. n. 195/2008 art. 1) e non fa la dichiarazione prescritta.
Contestatagli quindi dall'Autorità questa circostanza, opta per il ricorso.
Qui, con un passo indietro, bisogna fare attenzione a ciò che si è dichiarato ai Militari nella fase antecedente.
Infatti, nel caso in cui quella persona avesse dichiarato "nulla" a seguito dell'espressa domanda rivolta dell'autorità in ordine ad eventuali circostanze (da dichiarare) in sede di accertamento preliminare, ebbene è preferibile non inserire questo argomento nel ricorso, dal momento che l'atteggiamento potrebbe denotare per i Magistrati una condotta negligente o addirittura in mala fede dell'interessato, rilevante ai fini della commissione dell'illecito.
Del resto è quello che è realmente accaduto in un caso trattato dalla Sezione 2 Civile della Cassazione, con la sentenza n. 10369 del 30 aprile 2018 (la fattispecie è relativa ad attraversamento della Dogana di Ponte Chiasso per recarsi in Svizzera).
Il ricorso: la mancata comprensione della lingua italiana
Anche su questo fronte è consigliabile prestare attenzione a ciò che si dichiara e al momento in cui lo si dichiara.
Stando infatti alle preziose indicazioni fornite dalla Cassazione, della mancata conoscenza della lingua italiana l'Autorità va informata subito, al momento della contestazione e della successiva verbalizzazione da parte dei verbalizzanti, non in fase di ricorso.
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