Per la Cassazione, infatti, la funzionalità dell'attività del notificante non può essere rimessa alla discrezionalità del destinatario

di Valeria Zeppilli - Gli avvocati sono personalmente tenuti ad assicurarsi che la propria casella di posta elettronica certificata sia sempre funzionante, a verificare le comunicazioni che sono inviate regolarmente al loro indirizzo di riferimento e, in generale, a presidiare il corretto funzionamento della p.e.c.

Con la sentenza numero 14675/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ribadito che una volta che il sistema di posta elettronica certificata genera le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, analoga a quella che si ha per le dichiarazioni negoziali in virtù dell'articolo 1335 del codice civile.

No alla discrezionalità del destinatario

Di conseguenza, anche quando il proprio computer è in riparazione, è sempre indispensabile controllare la casella di posta elettronica certificata da un altro pc, non essendo possibile, come evidenziato dai giudici, rimettere "la funzionalità dell'attività del notificante" alla "mera discrezionalità del destinatario".

Il caso fortuito

Resta comunque ferma la possibilità per l'avvocato di dimostrare il caso fortuito, allegando e provando, ad esempio, la sussistenza di malfunzionamenti "del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto".

Corte di cassazione testo sentenza numero 14675/2018
Valeria Zeppilli

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