di Lucia Izzo - È responsabile penalmente il padre che, violando gli obblighi di natura economica a suo carico, omette il versamento dell'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 24162/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un padre ritenuto responsabile dai giudici per il reato di cui all'art. 3 della L. n. 54/2006 e condannato a due mesi di reclusione.
A seguito del provvedimento di separazione emesso dal Presidente del Tribunale, a carico dell'imputato veniva posto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento sia nei confronti della moglie (poi successivamente revocato), sia nei confronti di entrambi i figli maggiorenni. Ciononostante, per quasi un anno questi non versava alcunché versando quindi in situazione di assoluto inadempimento.
Responsabile penalmente il padre che non versa il mantenimento ai figli
In Cassazione, l'imputato deduce in prima battuta l'inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 12-sexies della L. n. 898/1970 alla violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall'ordinanza del Presidente del Tribunale stante il divieto di applicazione analogica delle disposizioni incriminatrici.
Gli Ermellini, di contrario avviso, danno continuità al principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all'art. 12-sexies cit. (richiamato dall'art. 3 della L. n. 54/2006) si applica anche all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figli minori, stabilito dal Presidente del Tribunale tra le disposizioni conseguenti all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
Ciò in quanto l'art. 3 della legge n. n. 54/2006 sanziona la violazione degli "obblighi di natura economica", senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte. La conclusione non muta neppure per effetto dell'introduzione dell'art. 570-bis c.p. in vigore dal 6 aprile 2018.
Infondate sono anche le censure con cui l'imputato ritiene che l'ordinanza impositiva dell'obbligo di versare le somme in contestazione fosse stata sostanzialmente revocata dalla sentenza del Tribunale che aveva disposto di corrispondere l'assegno ai soli figli e che il denaro doveva essere versato alla moglie sebbene i figli non convivessero con la stessa, ma fossero maggiorenni e lavorassero, e che egli era disoccupato e privo di redditi.
Assistenza familiare: reato non versare l'assegno ai figli maggiorenni
Le questioni giuridiche da affrontare, evidenziano gli Ermellini, attengono all'applicabilità della disposizione incriminatrice di cui all'art. 3 della L. n. 54/2006 anche in caso di violazione degli obblighi disposti a beneficio dei figli maggiorenni, e ai limiti di rilevanza della situazione di difficoltà economica dell'obbligato.
L'art. 1 della medesima L. n. 54 cit., spiega la Corte, ha regolato specificamente la possibilità di imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei "figli maggiorenni", introducendo l'art. 155-quinquies c.c., nel quale, tra l'altro, si prevede che detto "assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto".
Del resto, sia pure incidentalmente, l'applicabilità dell'art. 3 della L. 54/2006 è stata più volte affermata con riferimento alle violazioni degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli maggiorenni.
Infine, sempre in relazione alla configurabilità del reato in questione per l'omesso pagamento dell'assegno in favore dei figli maggiorenni, non occorre la prova della mancanza dei mezzi di sussistenza da parte dei medesimi posto che l'art. 155-quinquies c.c. prevede la possibilità di disporre il versamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni sul più limitato presupposto che gli stessi siano semplicemente non indipendenti economicamente.
Passando all'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., per la Cassazione questa deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.
Incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, essendo a tal fine del tutto inidonea la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.
La sentenza impugnata ha motivato sul punto rilevando come, ai fini del reato in contestazione, non rileva la prova dello stato di bisogno dei figli, quali beneficiari dell'assegno e che l'incapacità dell'imputato era oggetto di mera affermazione dello stesso e sprovvista di qualunque allegazione. Il ricorso va dunque respinto.