La soluzione del Tar
Il dubbio che affiora in questo processo è il seguente: a quale giudice appartiene la giurisdizione sul riconoscimento dello status di vittima del dovere?
Ebbene, la risposta al quesito viene dall'orientamento impresso nel 2016 dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In effetti, stando alla sentenza n. 23300 del 16 novembre 2016 della Suprema Corte, la giurisdizione va accordata al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
I perchè della sentenza
Fatte le brevi premesse sopra esposte, passiamo ad elencare i principali motivi per cui il Tar Lazio opta per questa soluzione:
1) punto di partenza è la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite 16.11.2016 n. 23300,
2) la materia è stata totalmente ripensata per effetto di questa sentenza spartiacque,
3) prima si riteneva "esclusiva" la giurisdizione amministrativa, dopo è stata ritenuta appartenente al giudice ordinario (giudice del lavoro),
4) il punto chiave è che si tratta di diritti soggettivi e non di interessi legittimi,
5) questi particolari diritti vanno al di là del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
6) questi diritti possono riguardare anche persone che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio,
7) il diritto ha natura assistenziale ed ha come scopo quello di dare ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi,
8) il concetto di vittima del dovere è esteso ad un'ampia categoria di soggetti, ad esempio dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avv.francesco.pandolfi66@gmail.com