Per la Cassazione cade l'imputazione di appropriazione indebita se gli ex consensualmente separati risultano riconciliati alla data dei fatti

di Lucia Izzo - Se i coniugi separati risultano riconciliati, il precedente decreto di omologa della separazione perde di efficacia a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.


Di conseguenza, se la riconciliazione era già avvenuta all'epoca dei fatti, dovrà venire meno anche l'imputazione per appropriazione indebita nei confronti dell'ex posta la causa di non punibilità sancita dall'art. 649 del codice penale nei confronti del coniuge non legalmente separato.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 26020/2018 (qui sotto allegata) sul ricorso di una donna condannata per violenza privata e appropriazione indebita commessa ai danni del marito separato.


Nel dettaglio, l'imputata si era indebitamente appropriata delle chiavi della casa estiva impedendo all'uomo di recuperare i beni di sua proprietà e, in occasione di un litigio relativo alla medesima vicenda, aveva aggredito l'ex gettando via cellulare con cui la vittima stava tentando di fotografare la scena.


In Cassazione coglie nel segno la censura riguardante la sola imputazione per appropriazione indebita, in quanto l'imputata lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 646 c.p. per tale ipotesi di reato.


La ricorrente evidenzia come alla data dei fatti i coniugi non fossero più separati, come attestato anche da una sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato cessati gli effetti della separazione consensuale essendo intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.

Appropriazione indebita: non punibile l'ex separato se risulta la riconciliazione all'epoca dei fatti

Si tratta di una doglianza fondata poichè l'art. 649 c.p. espressamente dichiara non punibile chi abbia commesso un reato contro il patrimonio in danno del coniugi non legalmente separato. Tuttavia, va analizzato nel dettaglio l'excursus temporale della vicenda per comprendere ove la Corte territoriale abbia sbagliato negando l'applicabilità della norma.


I coniugi, infatti, si erano consensualmente separati nel novembre 2007 e la separazione era stata omologata a febbraio 2008. Successivamente, l'ex marito aveva promosso l'azione civile volta al riconoscimento dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che era stata dichiarata con una sentenza del 2014.


Nel caso di specie, dunque, il giudice a quo ha rilevato come i fatti oggetto del giudizio fossero risalenti al 2010 e, pertanto, dovesse considerarsi inoperante la causa di non punibilità in ragione della natura non retroattiva della pronuncia civile.


Gli Ermellini ritengono tale conclusione sbagliata in quanto, secondo l'art. 157 c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.


In sostanza, la sentenza ricognitiva della intervenuta riconciliazione determina la cessazione degli effetti della precedente separazione con caducazione del provvedimento di omologazione, ma non con effetto ex nunc come ritenuto erroneamente dai giudici di merito, bensì a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale.


Nel caso in esame, analizzati i provvedimenti prodotti dalle parti, risulta che la riconciliazione tra i coniugi dichiarata dalla Corte appello nel 2014 era in realtà avvenuta già dal 2008 e, dunque, da quel momento dovevano ritenersi cessati gli effetti della separazione.


In conclusione, per la condotta ex art. 646 c.p. risalente al 2010, data in cui i coniugi non erano più separati proprio in ragione della precedente riconciliazione, deve ritenersi non punibile la ricorrente che ha commesso il fatto in danno del coniuge il quale in quel momento non era più legalmente separato avendo la riconciliazione posto nel nulla il decreto di omologa della separazione avvenuta in precedenza.

Cass., V pen., sent. n. 26020/2018

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