di Lucia Izzo - Sarà la Consulta a sciogliere i nodi interpretativi riguardanti i reati di omicidio stradale e lesioni stradali e verificando la loro aderenza al dettato costituzionale.
Il Tribunale di Torino, infatti, ha ritenuto "non manifestamente infondate" due questioni di legittimità costituzionale inerenti la disciplina che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni stradali (cfr. artt. 589-bis e 590-bis c.p.), in particolare quanto ad alcuni aspetti del trattamento sanzionatorio da questa introdotto
La parola sul punto passa ora alla Corte Costituzionale, interpellata dal giudice Modestino Villani della sesta sezione penale su istanza dell'avvocato Riccardo Salomone. La vicenda da cui è originata la rimessione al Supremo Consesso riguardava il caso di un'anziana signora che, durante l'attraverso della strada a Moncalieri, era stata investita riportando lesioni guaribili in 60 giorni.
Nel procedimento sospeso, la stessa Procura aveva inoltre rilevato, nel capo d'accusa, la sussistenza di un concorso di colpa poiché sia l'automobilista che il pedone si stavano muovendo a semaforo rosso in tutte le direzioni.
I due reati "da incidenti stradali", introdotti nel codice penale a opera della legge n. 41/2016, hanno indubbiamente inasprito le sanzioni per lesioni personali o morte determinate da violazione delle norme sulla disciplina delle circolazione stradale: reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime, mentre reclusione da due a sette anni in caso di morte.
Pene che possono aumentare ove la tragedia sia causata da chi è alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e prevedere anche l'arresto obbligatorio in flagranza (per approfondimenti: L'omicidio stradale).
Omicidio e lesioni stradali: le questioni all'attenzione della Consulta
Le questioni sollevate dal Tribunale piemontese si soffermano su due aspetti in particolare. In primis, ci si sofferma sul c.d. computo delle circostanze (attenuanti e aggravanti) che viene effettuato per il calcolo della pena: la formulazione della nuova normativa, infatti, si ritiene limitativa della discrezionalità del giudice.
Non essendo permesso, a differenza di altre fattispecie di reato, il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, per l'avvocato difensore si realizzerebbe un "arbitrario, sproporzionato, irragionevole" aumento della condanna anche in caso di colpa minima, anche ove la responsabilità dell'imputato sia dunque molto bassa.
A entrare nel mirino è anche un automatismo che per l'avvocato non dovrebbe esistere nell'ordinamento italiano, relativo alla revoca della patente, con impossibilità di ripetere l'esame di guida per almeno 5 anni: la sanzione amministrativa, infatti, scatta automaticamente a seguito di qualunque condanna, addirittura in caso di patteggiamento, e per il quale è irrilevante la dinamica dell'incidente. Si contesta, dunque, l'impossibilità del giudice di intervenire con gradualità.
Si evidenzia come non sia la prima volta che questioni di legittimità riguardanti la normativa in esame giungono innanzi alla Consulta: infatti, nel 2017 era stato un G.I.P. del Tribunale di Roma a sollevare analoga questione di legittimità costituzionale.