di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 13868/2018 della Cassazione (sotto allegata) stabilisce che l'usufrutto generale disposto con testamento in favore del coniuge non ne esclude la qualità di erede. E' sempre necessario ricercare la volontà del testatore attraverso la lettura di tutte le disposizioni che compongono il testamento. Solo così è possibile ricondurre correttamente l'usufrutto generale al legato o all'eredità.
- Le volontà del de cuius
- La vicenda processuale
- Dalle disposizioni testamentarie risulta che la moglie era erede
- Occorre interpretare correttamente il testamento
Le volontà del de cuius
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Con testamento pubblico il de cuius disponeva in favore della moglie l'usufrutto
generale vitalizio del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, di tutti i macchinari e attrezzi agricoli, trattori, motocoltivatori ed eventuale patrimonio zootecnico. Ai figli lasciava la nuda proprietà di diversi immobili e quanto non assegnato in beni immobili, attribuiva in parti uguali ai tre figli, gravato di usufrutto generale in favore della moglie. Il de cuius assegnava sempre in parti uguali anche tutti gli oneri e i gravami ricadenti sull'intera proprietà, una volta consolidato l'usufrutto. La moglie del de cuius nel frattempo muore.La vicenda processuale
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La figlia del defunto cita in giudizio i due fratelli, chiedendo la riduzione delle loro quote, ritenendo lesa la propria. I fratelli costituiti chiedono il rigetto della domanda e l'imputazione all'eredità in via riconvenzionale di altri beni e liberalità. In fase di precisazione sorgono contestazioni sulla qualificazione del lascito alla moglie, che secondo la figlia è da considerarsi legato in sostituzione di legittima. Unici eredi sarebbero quindi solo i tre fratelli.
Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda poiché il lascito di usufrutto generale è da considerarsi istituzione di erede. La figlia fa appello e la Corte di secondo grado le da ragione: l'usufrutto generale alla moglie è legato in sostituzione di legittima. Questo perché, come precisato dalla Cassazione: "La corte d'appello stessa ha preferito accedere all'orientamento per cui costituisce legato il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente eguali a quelli del defunto e derivando la sua responsabilità per i debiti dal meccanismo dell'art. 1010 cod. civ. e non dalla qualità di erede...".
Dalle disposizioni testamentarie risulta che la moglie era erede
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Ricorrono in Cassazione i due fratelli criticando "la statuizione della corte d'appello secondo la quale con la attribuzione al coniuge dell'usufrutto generale si sarebbe avuta istituzione di erede."
La Cassazione, come precisato dalla sentenza della Corte d'Appello, riconosce che "in qualche pronuncia l'attribuzione testamentaria di usufrutto generale fosse considerata come istituzione di erede (talora "senza alcun approfondimento motivazionale"), mentre in qualche altra fosse esclusa la successione in universum ius; onde la corte di merito ha preferito accedere all'orientamento della "dottrina più autorevole" per cui costituirebbe legato il lascito avente ad oggetto l'usufrutto, generale o pro quota, dell'asse, non subentrando l'usufruttuario in rapporti qualitativamente eguali a quelli del defunto e derivando la sua responsabilità per i debiti dal meccanismo dell'art. 1010 cod. civ. e non dalla qualità di erede" principio valido in assenza di disposizioni testamentarie idonee "a far venir meno l'universalità del lascito (o ad attribuire a esso la natura pro quota) e, quindi, a far derivare la qualità di erede" circostanza sussistente nel caso di specie, come la disposizione in cui la moglie risulta destinataria dei beni aziendali elencati nella scheda, clausola idonea "da sé sola a condurre all'attribuzione della qualità di erede..." o come il fatto che nel testamento non vi sia alcun riferimento, a differenza degli immobili, alla volontà del de cuius di dividere i beni mobili diversi da quelli aziendali.
Occorre interpretare correttamente il testamento
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La Cassazione conclude, criticando le conclusioni della Corte d'Appello per i motivi sovra esposti, sancendo come sia compito del giudice del rinvio fornire la corretta interpretazione del testamento: "Invero, quanto rilevato già di per sé consente di affermare la violazione dei criteri ermeneutici e, indirettamente, come già premesso, della regola distintiva tra disposizioni di ultima volontà a titolo particolare e universale (art. 588 cod. civ.), ancorata al criterio oggettivo del contenuto dell'atto e delle modalità di attribuzione operata dal testatore e a quello soggettivo dell'intenzione o non intenzione di attribuire beni determinati come quota dell'universalità del patrimonio. Tale principio, in relazione alla cassazione a disporsi, potrà applicarsi dal giudice del rinvio anche con riguardo alla peculiare rilevanza che, nella scheda testamentaria, il testatore abbia inteso attribuire, oltre a beni determinati, a classi di beni (beni immobili residui, passività, beni aziendali, oltre ai mobili non attribuiti)."
Cassazione sentenza n. 13868/2018• Foto: 123rf.com