di Lucia Izzo - Va confermata la condanna per il reato di atti persecutori commesso da due compagni di classe che, durante tutto l'anno scolastico, hanno continuamente vessato e perseguitato lo studente al punto da costringerlo a cambiare scuola.
La condotta dei bulli, infatti, ha determinato nel minore un'evidente alterazione delle condizioni di vita e lo ha emotivamente turbato al punto da provare ansia per la prova incolumità. Una linea dura nei confronti del bullismo che viene confermata dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 26595/2018 (qui sotto allegata) ha confermato la condanna di due studenti che i giudici di merito avevano ritenuto responsabili di lesioni personali, percosse e stalking nei confronti di un compagno di classe.
Inutile per la difesa cercare di minimizzare l'accaduto e ritenere indimostrata la sussistenza di reiterate condotte vessatorie e moleste ex art. 612-bis del codice penale, ad esempio evidenziando che la vittima avrebbe lasciato l'istituto scolastico non a causa delle condotte degli imputati, bensì per decisione dei genitori di denunciare la scuola.
Con i motivi di impugnazione, rilevano gli Ermellini, i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio non consentita in Cassazione, non essendo alla Corte rimesso il compito di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.
Condannati per stalking i bulli che vessano il compagno di classe per tutto l'anno
D'altronde, in sede di merito era emerso un quadro di continue e drammatiche vessazioni, con condotte che i due bulli avevano protratto in danno del compagno di classe per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli aveva frequentato la scuola portandolo, prima, a interrompere la frequenza e costringendolo, infine, ad abbandonare del tutto l'istituto.
Eventi su cui i giudici di merito hanno diffusamente motivato con un procedimento logico immune da vizi sottolineando l'evidente alterazione delle condizioni di vita determinata nel minore dalle condotte dei compagni che risultano correttamente integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis del codice penale, unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.
Sul punto, la Corte territoriale ha fornito un'esauriente e logica risposta a tutti i rilievi difensivi che gli imputanti hanno tentato surrettiziamente di riproporre in Cassazione, ponendo a fondamento della decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a penetrante e specifica verifica, sotto il profilo della credibilità personale e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.
Inoltre erano stati individuati, ad abundantiam, anche numerosi elementi di riscontro alla narrazioni della vittima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i telefonini). Il ricorso dei due bulli viene dunque rigettato.
Cass., V pen., sent. sentenza n. 26595/2018