In caso di separazione capita spesso che il genitore collocatario dei figli voglia trasferirsi, cambiare residenza. Tale libertà incontra dei limiti: infatti, il trasferimento dei minori ricade nell'ambito di quelle decisioni che i genitori devono assumere di comune accordo nell'interesse dei figli.
Il problema è stato sottoposto all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour che hanno precisato che "dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne. L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti".
Da tale pronuncia si evince, ancora una volta, come è interesse primario del Legislatore quello di garantire al minore una crescita sana ed equilibrata, mantenendo rapporti concreti con entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio di bigenitorialità.
Ne consegue che il genitore collocatario che, arbitrariamente, senza il consenso dell'altro, si trasferisca con i figli, compie un atto illegittimo e questo sia nell'ipotesi di affido condiviso, sia nell'ipotesi di affido esclusivo.
Che deve fare il genitore non affidatario che non approva il trasferimento?
Deve rivolgersi al Giudice depositando un ricorso al fine di ottenere l'autorizzazione alla "rilocazione" del minore tramite la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. L'altro genitore può fare opposizione.
Il Giudice sarà, così, chiamato, ancora una volta, ad assumere la decisione nel preminente interesse del minore. Per fare ciò il Giudice dovrà sentire entrambi i genitori al fine di prendere la decisione più favorevole. Se l'ascolto dei genitori non è sufficiente, il Giudice potrà nominare un esperto il quale dovrà sentire il minore per, poi, redigere una relazione nella quale indicare la soluzione che a suo parere reputa più corretta.
Il genitore che si trasferisce con i figli senza autorizzazione che cosa rischia?
Sotto il profilo civile, un siffatto comportamento costituisce grave inadempimento dei provvedimenti adottati in sede di separazione o divorzio per quanto riguarda il diritto di visita dei minori con l'altro genitore. In questa ipotesi il giudice potrà decidere di:
- modificare i provvedimenti in vigore, potendo anche decidere di affidare i figli al genitore ingiustamente allontanato e, nei casi più gravi, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- ammonire il genitore inadempiente;
- disporre a carico del genitore inadempiente, un risarcimento sia nei confronti del genitore leso, che della prole;
- sanzionare il genitore con un'ammenda.
Il trasferimento arbitrario può essere punito penalmente.
Le norme puniscono chiunque e, quindi, anche uno dei genitori, sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità su quest'ultimo:
- portandolo via con sé in modo da allontanarlo dal domicilio stabilito,
- o, anche, trattenendolo presso di sé.
Insomma, viene punita la condotta con la quale si ostacola all'altro genitore di svolgere il proprio ruolo e cioè quello di assistenza, di cura, di educazione e di vicinanza affettiva dei figli.
Che cosa dispone l'ultimo comma dell'art. 337 sexies c.c.?
All'ultimo comma l'art. 337 sexies c.c. quanto al cambio di residenza o domicilio stabilisce che " In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto".
Da una attenta lettura del summenzionato comma si evince che il Legislatore ha posto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno.
Si ritiene che tale disposizione faccia riferimento ai cambi di residenza o di domicilio che si verificano nell'ambito dello stesso Comune o, in ogni caso, a distanze tali da non precludere all'altro genitore di partecipare attivamente alla vita dei figli.
Nel caso in cui il genitore collocatario non si attenga a quanto disposto e in modo arbitrario provveda ad un trasferimento, l'altro, come in precedenza detto, dovrà rivolgersi al Giudice.
Consiglio: il genitore collocatario, nell'interesse primario del minore e nel rispetto del principio di bigenitorialità, prima di effettuare un cambio di residenza o domicilio è giusto ne dia comunicazione all'altro genitore al fine di consentirgli di esercitare il suo ruolo genitoriale senza chiedere l'intervento del Giudice.
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