- Avviso bonario Agenzia Entrate: cos'è
- Perché viene inviato l'avviso bonario
- Il controllo automatico
- Il controllo formale
- Come contestare l'avviso bonario
- Rateizzo dell'importo indicato nell'avviso bonario
- Mancato invio dell'avviso bonario: conseguenze
Avviso bonario Agenzia Entrate: cos'è
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L'avviso bonario è una comunicazione formale e obbligatoria (se non inviato prima della cartella quest'ultima è nulla) che viene inviata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, per informarlo di aver rilevato nella sua dichiarazione dei redditi incongruenze e irregolarità.
Con l'avviso bonario l'Agenzia concede al contribuente 30 giorni per correggere gli errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi e per richiedere, a causa delle rilevate inesattezze, il pagamento d'imposte, interessi e sanzioni.
Perché viene inviato l'avviso bonario
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L'avviso bonario viene inviato al contribuente se l'Agenzia delle Entrate, effettuati i consueti controlli, riscontra delle imprecisioni nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Trattasi di una comunicazione che non deve mettere in allarme il contribuente perché in realtà, proprio grazie alla segnalazione di questi errori o irregolarità, si ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione risparmiando soprattutto sulle sanzioni.
I controlli a cui segue l'invio l'avviso bonario sono contemplati dagli articoli 36bis e 36 ter del DPR n. 600/1973.
Il controllo automatico
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Come suggerisce il termine stesso, questo controllo si realizza in modo automatizzato per verificare se la dichiarazione contiene errori di compilazione. Fondato sui dati e gli elementi ricavabili dalla dichiarazione, come previsto dall'art. 36 bis del DPR 600/1973 in caso di errori, all'amministrazione è consentito di:
"a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta."
Il controllo formale
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Il controllo formale, disciplinato dall'art. 36 ter del DPR n. 600/1973, consente invece agli uffici di:
"a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, DPR n. 605 del 29/09/1973 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, legge n. 413 del 30/12/1991;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente ..."
In presenza di anomalie documentali il contribuente viene invitato, con comunicazione scritta, a esibire i documenti richiesti nel termine non perentorio di 30 giorni.
Se l'Agenzia delle Entrate ritiene però che i documenti non sono significativi o il contribuente rifiuta di produrli, si procede alla notifica dell'avviso bonario, contenente la richiesta delle maggiori imposte dovute, più sanzioni e interessi.
Come contestare l'avviso bonario
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Come anticipato, il contribuente che riceve l'avviso bonario può decidere di:
- pagare entro 30 giorni in un'unica soluzione;
- chiedere il rateizzo del dovuto se riconosce di propri errori;
- contestare la richiesta se pensa di non dovere nulla all'Erario. In questo caso può decidere di confrontarsi con l'Agenzia delle Entrate, attraverso gli strumenti informatici dedicati: CIVIS e PEC. Naturalmente dovrà supportare le contestazioni con documenti e chiarimenti. Valutate le ragioni dell'istante ed esaminate le prove prodotte gli uffici possono decidere di correggere la comunicazione annullando o riducendo gli importi dovuti dal contribuente. Sia che l'avviso venga contestato oppure no, il contribuente può comunque impugnare la successiva cartella di pagamento.
Rateizzo dell'importo indicato nell'avviso bonario
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Quando si riceve l'avviso bonario che chiede il pagamento della maggiore imposta dovuta, più sanzioni e interessi è possibile chiedere all'Agenzia delle Entrate di voler pagare questo importo ratealmente.
La prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dall'avviso, le altre invece, gravate da interessi annuali del 3,5%, hanno scadenze variabili, in base alla somma da pagare:
- fino a € 5000,00: è previsto un massimo di 8 rate ogni tre mesi;
- per somme superiori a € 5000,00 non si possono superare le 20 rate ogni due mesi.
Mancato invio dell'avviso bonario: conseguenze
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A questa domanda ha risposto la Cassazione con l'ordinanza n. 22061/2022 sugli effetti del mancato invio dell'avviso bonario sulla successiva cartella di pagamento ha chiarito che: "Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte l'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (...) Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997".