Gli atti sessuali con minore sono reato quando il minore ha meno di 14 anni, di 16 in casi particolari o quando tra due minori ci sono più di tre anni

di Annamaria Villafrate - Il reato di atti sessuali con minore si configura sempre se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni, se ne ha meno di 16 e il colpevole ha con lui una relazione di parentela, cura, educazione e convivenza e se gli atti sessuali sono compiuti con un tredicenne con cui c'è una differenza d'età superiore ai tre anni. Nel caso in cui gli atti sessuali vengano commessi con prepotenza, minaccia o abuso di autorità si configura il reato di violenza sessuale, indipendentemente dall'età della vittima. Secondo la Cassazione, non è rilevante che il minore dia il proprio consenso agli atti sessuali, così come non rileva, ai fini del reato di violenza sessuale con minore, l'assenza di un certo contatto fisico.


Atti sessuali con minorenne: cosa dice la legge

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Il reato di atti sessuali con minore richiede l'analisi integrata di due norme del codice penale: l'art 609 quater c.p. che disciplina il reato di "Atti sessuali con minorenne" e l'art. 609 bis c.p. che prevede invece quello di "Violenza sessuale". Se è vero infatti che gli atti sessuali con minorenne non costituiscono sempre illecito penale, è anche vero che al di fuori delle ipotesi "consentite" questa condotta può integrare il reato di violenza sessuale. Vediamo quindi cosa dicono le due norme.

Atti sessuali con minorenne: art 609 quater c.p.

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"Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci."

Violenza sessuale: art. 609 bis c.p.

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"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

Atti sessuali con minorenne: quando è reato?

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Alla luce della suddetta analisi normativa gli atti sessuali con minorenne configurano un illecito penale quando:

  • il minore non ha ancora compiuto 10 anni (in questo caso si applica la pena di cui al comma 2 art. 609 ter, reclusione da 7 a 14 anni);
  • il minore ha meno di 12 anni;
  • il minore ha meno di 14 anni;
  • il minore ha meno di 16 anni e il colpevole è l'ascendente, il genitore (anche adottivo) o il suo convivente, il tutore, o qualsiasi altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o ha con il minorenne di anni 16 una relazione di convivenza;
  • gli atti sessuali si realizzano tra due minori di cui uno di anni 13 compiuti se tra i due la differenza di età è superiore ai 3 anni.

Atti sessuali con minore: quando non è reato?

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Ragionando a contrario compiere atti sessuali con un minore non è reato se:

  • ha più di 14 anni;
  • ha più di 16 anni e l'adulto è un ascendente, il genitore (anche adottivo) e il suo convivente, il tutore, o altra persona a cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o che abbia, con lo stesso una relazione di convivenza.
  • il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne di 13 anni, se la differenza di età tra i due non è superiore a tre anni. Un tredicenne quindi può avere rapporti sessuali con un altro minore di anni 14, 15 e 16 senza che per questi ultimi la condotta integri reato;
  • il quindicenne può avere rapporti sessuali liberamente senza il rischio che l'altra parte incorra nel reato di cui all'art. 609 quater c.p. a meno che l'altra parte non sia un parente, o chi si occupa di lui a titolo educazione, istruzione, vigilanza o custodia o sia con lui convivente.

É reato anche se c'è il consenso del minore

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La risposta al quesito è contenuta nella sentenza 23 maggio 2018, n. 23205 della sezione III della Cassazione penale (sotto allegata). Secondo la Suprema Corte il reato di atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609 quater del codice penale, c.p., si configura anche se l'adulto non esercita alcuna "pressione" psicologica sul minore per costringerlo ad avere rapporti. Questo perché la norma tutela l'integrità psico-fisica del minore, per garantirgli il corretto sviluppo della sfera sessuale, non la sua libertà di autodeterminazione. Non rileva quindi che il minore sia consenziente e si dimostri emancipato e smaliziato al punto da sollecitare i contatti sessuali.

Minori e violenza sessuale

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Con la sentenza n. 23178/2018 la Cassazione ribadisce che: "è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo della intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 32926 dell'11/04/2013, Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, Sez. 3, n. 35875 dell'08/05/2007)."

Nel caso di specie l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 609 bis c.p "violenza consistita nel sedersi accanto alla minore Be. Gi. e, contro la sua volontà, dapprima proferito apprezzamenti a sfondo sessuale, mentre le accarezzava il braccio, e poi apprezzamenti a sfondo sessuale, mentre le accarezzava il braccio, e poi afferrata per il braccio e proponendole di avere una prestazione sessuale a pagamento, costringeva la minore a subire atti sessuali."

Cassazione penale sentenza n. 23178-2018

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