di Lucia Izzo - L'irritualità della notificazione via PEC non può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria.
Quindi, la notifica della citazione in primo grado, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo senza esito a mezzo del servizio postale, va considerata rituale se ha raggiunto il proprio scopo, anche se l'atto era prima stato formato su supporto cartaceo e poi legittimamente convertito in immagine digitale per la notifica stessa e il processo si è poi svolto in modalità analogica.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 15200/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione di una società immobiliare contro la quale era stata accolta, in emtrambi i gradi di giudizio, la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una banca
La Corte d'Appello, in particolare, confermava la decisione nonostante le doglianze della società, rimasta contumace in prime cure: per i giudici, la notifica della citazione in primo grado, effettuata via posta elettronica certificata (PEC) dopo un iniziale tentativo senza esito a mezzo del servizio postale, era rituale e, comunque, aveva raggiunto lo scopo.
Infatti l'atto, in uno alla relativa procura, era stato formato su supporto cartaceo e poi legittimamente convertito in immagine digitale per la suddetta notifica la cui corretta ricezione non era stata contestata, nell'ambito di un processo che, al di fuori della notificazione medesima, non si era svolto in forma telematica.
Anche in Cassazione non trovano seguito le doglianze prospettate dalla società, inerenti gli artt. 3 bis e 11 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, che ritiene errata la decisione di escludere la nullità della notifica della citazione in primo grado.
Nel dettaglio, secondo la ricorrente la violazione sarebbe stata provocata dal fatto che non vi era stata stata relazione di notifica redatta su documento informatico separato oltre che sottoscritto dĂgitalmente e, inoltre, la relazione non conteneva l'identificazione comprensiva di codice fiscale del soggetto che aveva conferito la procura.
Infine, la società lamenta che nella relata della notifica non vi era menzione della notifica via PEC, contenendo essa solo indirizzi anagrafici, e non quelli elettronici come richiesto dalla norma in uno all'indicazione dell'elenco da cui erano stati tratti questi ultimi.
Vi sarebbe stata, infine, altra ragione di nullità integrata dalla violazione dell'art. 18 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, posto che non era stata allegata la procura con atto separato contenente la certificazione autografa.
Notifica via PEC: si può scansionare l'originale cartaceo
La Corte territoriale, spiega il Collegio, senza alcuna contraddizione ha evidenziato che solo la notifica in questione era stata effettuata via PEC, mentre il processo si era poi svolto in modalità analogica. Inoltre, la notifica via PEC era avvenuta scansionando l'originale cartaceo come legittimamente poteva procedersi a fare, a mente del regime di cui alla legge n. 53 del 1994.
Sono rilievi corretti posto che lo stesso art. 19 bis del provvedimento, invocato dalla ricorrente, chiarisce che si riferisce alla diversa ipotesi in cui "l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico" e si tratta, cioè, del documento nativo informatico, e non, come nel caso di specie, di quello nativo analogico - in cui l'originale è cartaceo - comprensivo della procura, notificato via PEC.
Alla fattispecie, quindi, non si applica l'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011 a norma del quale: "la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine".
Esso è quindi diretto a stabilire quando la procura si debba considerare "in calce" ovvero riferibile all'atto difensivo, sia nel caso in cui la procura sia un documento nativo digitale, sia quando essa sia un documento nativo analogico, poi scansionato e allegato.
Nel caso in scrutinio invece, la procura, in originale cartaceo con relativa autenticazione, è stato complessivamente scansionato e poi allegato al messaggio PEC, sicché all'originale non si applicano le norme del processo telematico, ferma la disciplina della PEC.
Valida la notifica irrituale via PEC se raggiunge il suo scopo
Venendo quindi alla notifica via PEC, e dunque alle pretese violazioni della legge n. 53/1994, nella versione "ratione temporis" applicabile, deve darsi continuità alla giurisprudenza che ha concluso nel senso che l'irritualità della notificazione via PEC non può mai comportare la nullità della stessa se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, e cioè lo scopo della sequenza notificatoria.
La stessa legge del 1994 conferma indirettamente all'art. 11 il principio desumibile dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. poiché stabilisce che la nullità delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) "e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica".
Correttamente, conclude il Collegio, nel caso di specie è stato rilevato dai giudici a quo il raggiungimento dello scopo, atteso che, in relazione ai complessivi profili di censura, non è stata contestata:
a) la riferibilità della procura al rappresentato che ne risultava firmatario e di cui manca l'indicazione del solo codice fiscale;
b) la sussistenza della procura stessa, e i poteri del soggetto che l'aveva rilasciata;
c) la ricezione della suddetta notifica, nella data indicata, a un indirizzo PEC effettivamente riferibile al destinatario correttamente individuato come tale.
Né, per completezza, risultava censurata in appello, e neppure risulta censura in questa sede, la (peraltro attestata) conformità dell'atto scansionato a quello analogico, e quindi la sua sussistenza come tale, comprensivo della procura (cartacea) a margine e delle relative (e cartacee) sottoscrizioni.
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