di Annamaria Villafrate - Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti non può travalicare il limite dell'interesse del minore. Lo stabilisce la Cassazione, che con la sentenza n. 15238/2018 respinge il ricorso di un nonno, che si era visto rigettare l'istanza con cui chiedeva alla Corte d'appello di adottare provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei minori a conservare un rapporto affettivo con lui. Il ricorrente, oltre a richiamare l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, ritiene che il provvedimento impugnato violi l'art. 317-bis del Codice civile, sostituito dal 7 febbraio 2014 in virtù della riforma del diritto di famiglia, che accorda all'ascendente, a cui è vietato avere rapporti con i nipoti, di rivolgersi al giudice affinché assuma i necessari provvedimenti.
La vicenda processuale
Un nonno ricorre in Cassazione impugnando il decreto con cui la Corte d'Appello respingeva il reclamo sollevato nei confronti del provvedimento del Tribunale dei Minori che rigettava anch'esso la richiesta di adottare i provvedimenti necessari a tutelare il diritto dei nipoti a mantenere con lui un rapporto significativo.
Secondo il ricorrente la decisione della Corte d'appello, che nega persino la possibilità d'incontri protetti con i nipoti, viola con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte d'appello giungeva a tale decisione perché, a parere del giudicante, il nonno aveva tenuto dei comportamenti talmente violenti nei confronti dei tre nipoti (due femmine e un maschio) che gli stessi si dimostravano restii ad avere con lui ulteriori contatti. Il ricorrente, a cui era stato vietato dai genitori dei bambini di vederli, si appostava con la propria auto nei luoghi frequentati abitualmente dai nipoti o li pedinava.A causa di queste condotte il nonno era stato denunciato per violenze poco chiare nei confronti delle due nipoti femmine, anche se alla fine era stato assolto.
Secondo la difesa del ricorrente inoltre il decreto impugnato, fondato sulle dichiarazioni dei tre bambini, non aveva preso in considerazione la possibilità di un loro condizionamento da parte dei genitori.
Cassazione: deve prevalere l'interesse di minori
La prima sezione civile della Cassazione precisa che le garanzie previste dall'art. 317-bis incontrano il limite dell'interesse esclusivo del minore. Dal comportamento del nonno, a parere della Corte, emerge l'incapacità "di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza d'interessarsi alla loro vita quotidiana." Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, come previsto dalla riforma 2013, non può considerarsi incondizionato. Nel momento in cui i genitori lo contestano, spetta al giudice decidere, valutando prima di tutto l'esclusivo interesse del minore.
Cassazione sentenza n. 15238-2018• Foto: 123rf.com