di Lucia Izzo - Laddove si verifichino scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni sarà il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultima delle vetture della colonna stessa.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 15788/2018 (qui sotto allegata) che si è pronunciata sulla vicenda riguardante un tamponamento a catena che aveva coinvolto tre autovetture.
Il conducente e il proprietario del primo veicolo in testa al tamponamento avevano convenuto in giudizio il proprietario e il conducente del veicolo in coda al tamponamento, nonché la compagnia assicuratrice, per ottenere il risarcimento danni.
La domanda attorea, tuttavia, veniva rigettata in sede di merito poiché non era stata avanzata anche nei riguardi di conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante; secondo i giudici, ai sensi dell'art. 2054 c.c., nelle ipotesi di tamponamento a catena è difatti presunta la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.
I soccombenti, invece, ritengono di aver correttamente identificato come unico responsabile del sinistro occorso il terzo veicolo coinvolto: questi, infatti, era sopraggiunto a tutta velocità, mentre i veicoli coinvolti procedevano lentamente ed erano quasi fermi. Il tamponamento del primo aveva, dunque, provocato l'urto a catena senza che nessuno dei conducenti avesse potuto adottare alcuna manovra per evitare l'impatto.
Tamponamento a catena: responsabile l'ultimo della fila se i veicoli sono in sosta
Gli Ermellini ribaltano l'esito della vicenda ritenendo di condividere le conclusioni dei ricorrenti, anzichè quelle dei giudici di merito. I magistrati della Cassazione confermano che, in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).
Tale presunzione di colpa, spiega l'ordinanza, si fonda sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibìle per evitare il danno.
Diverso, però, è la conclusione laddove gli scontri successivi avvengano non tra vetture in movimento, bensì fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta: in tal caso, infatti, unico responsabile degli effetti delle collisioni sarà il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. 4021/2013).
Nel caso di specie ha sbagliato il giudice di merito ad applicare il principio previsto dall'art. 2054 cit, stante la pacifica dinamica del sinistro emergente dai provvedimento impugnati: è stato accertato, infatti, che nel centro cittadino i due veicoli procedessero lentamente e incolonnati prima che sopraggiungesse a tutta velocità il terzo veicolo che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro.
È il veicolo sopraggiunto ad alta velocità, spiega il Collegio, che ha impresso la spinta in avanti all'ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Quindi il principio da applicare al caso di specie sarebbe stato quello quello che ritiene responsabile delle successive collisioni "l'ultimo veicolo della fila" che le ha provocate.
Il giudice del rinvio, dunque, sarà chiamato a dirimere la vicenda e a rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall'art. 2043 del codice civile.
• Foto: 123rf.com