di Annamaria Villafrate - Anche se la sindrome da alienazione parentale (PAS), secondo il manuale DMS -5, ovvero "la bibbia" della malattie mentali, non è una patologia, psicologi e giuristi continuano a interrogarsi. Una cosa è certa, PAS o no, le condotte del genitore che tenta di allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale viola la legge e non fa certo il bene del minore. Così tra le sentenze della Cassazione e una proposta di legge dello scorso anno emerge che la sindrome da alienazione parentale fa ancora molto discutere.
Indice:
- Alienazione parentale: che cos'è
- PAS: la parola agli esperti
- Manca il necessario supporto scientifico
- Il giudice deve accertare la veridicità dei comportamenti
- La proposta di modifica dell'art. 337 ter del codice civile
- Rilevanza giuridica delle condotte del genitore "alienante"
- Approfondimenti in materia di Pas
Alienazione parentale: che cos'è
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Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DMS-5), nella sezione intitolata "Problema relazionale genitore-bambino" precisa che: "Per questa categoria il termine genitore viene utilizzato per riferirsi a uno dei caregiver primari del bambino che può essere biologico, adottivo o genitore affidatario, oppure può essere un altro parente (come un/a nonno/a) che adempie al ruolo genitoriale per il bambino. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando il principale oggetto di attenzione clinica è indirizzare la qualità della relazione genitore bambino oppure quando la qualità della relazione genitore-bambino influenza il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o medico. Tipicamente, il problema relazionale genitore-bambino viene associato a una compromissione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo. Esempi di problemi comportamentali comprendono inadeguato controllo genitoriale, supervisione e coinvolgimento del bambino; iperprotezione genitoriale; eccessiva pressione genitoriale; discussioni che possono sfociare in minacce di violenza fisica ed evitamento senza soluzione di problemi.
Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione. Problemi affettivi possono comprendere sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni. I clinici dovrebbero tenere in considerazione le necessità di sviluppo del bambino e il contesto culturale." Il manuale non classifica queste condizioni e problematiche come "disturbi mentali", ma li inserisce al suo interno per attirare l'attenzione su temi che sono quotidianamente oggetto di studio nella pratica clinica.PAS: la parola agli esperti
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Guglielmo Gulotta, uno dei massimi esperti in materia, durante il Convegno di Bolzano del 2015 definisce la sindrome di alienazione parentale (PAS) come "una sorta di lavaggio del cervello che viene fatto al bambino, normalmente da quello (genitore) che lo ha in custodia, ai danni dell'altro, con un'attività di propaganda che è fatta per cui, l'altro viene screditato."
Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta nel suo libro - Dove dormono i bambini?: l'affidamento condiviso: idee e proposte a confronto - fa presente che: "… le minacce reciproche, le offese e le tensioni continue possono creare bambini infelici, insicuri, con problemi comportamentali, così come il mobbing verso un genitore può indurre una sindrome gravissima, la sindrome di alienazione genitoriale (PAS), indotta attraverso una pesante denigrazione di uno dei genitori nei confronti dell'altro, che porta il bambino ad allontanarsi dal genitore mobbizzato."
Manca il necessario supporto scientifico
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Dal confronto tra il DMS-5 e le opinioni degli esperti emerge che la PAS è ancora materia controversa tra psicologi, ma anche tra giuristi. Risale a 5 anni circa fa la sentenza n. 7041/2013 con cui la Cassazione, mette in discussione la validità scientifica della PAS rilevando "la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324)."
Il giudice deve accertare la veridicità dei comportamenti
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Sulla stessa linea interpretativa la Cassazione n. 6919/2016, senza focalizzarsi sulla validità o meno della PAS, precisa che, quando si rischia di compromettere il corretto sviluppo di un minore, a causa della manipolazione messa in atto da un genitore, per allontanare l'altro dalla vita del figlio, il giudice ha comunque il dovere diaccertare "la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente (…) tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena."
La proposta di modifica dell'art. 337 ter del codice civile
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A marzo dell'anno scorso i deputati Turco, Artini, Baldassarre e Segoni presentano la proposta di legge n. 4377 per la "Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario." Sul tema della PAS, la proposta di legge, consapevole dei dubbi relativi alla sua fondatezza scientifica, evidenzia però come sia indubbio che "Le relazioni -personali- tra genitore/caregiver (ovvero portatore di attenzioni e di affetto) e bambino hanno un impatto significativo sulla futura -buona salute- degli individui ai quali sia lasciato il tempo di essere positivamente coinvolti in queste relazioni." Da qui, l'esigenza di ampliare i poteri del giudice, che su richiesta dell'altro genitore, deve poter disporre la modifica della residenza della prole "sostituendo il genitore che impedisce, ritarda o rende colpevolmente più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, quello che -momentaneamente subisce questo ostracismo-".
Rilevanza giuridica delle condotte del genitore "alienante"
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E' chiaro quindi che, PAS o no, le condotte del genitore che tenta di allontanare o addirittura eliminare dalla vita del figlio la figura dell'altro genitore, assumono rilevanza sul piano giuridico:
- chi ostacola il diritto di visita dell'altro genitore non ottemperando alle disposizioni del giudice commette il reato di cui all'art. 388 c.p;
- chi "serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge" è punibile ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- chi maltratta una persona della famiglia si macchia del reato di cui all'art. 572 c.p.;
- chi sottrae un minore a chi ne ha la responsabilità genitoriale è penalmente perseguibile per sottrazione di incapace, come previsto dall'art. 574 c.p.;
- infine il genitore che viola le regole in materia di responsabilità genitoriale o le regole di affidamento può essere sanzionato dal punto di vista amministrativo, come previsto dall'art. 709 ter c.p.c, che prevede il pagamento di sanzioni e il risarcimento danni in favore del figlio e dell'altro genitore.
Approfondimenti in materia di Pas
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Ecco una serie di approfondimenti in materia di sindrome di alienazione parentale:
- Alienazione parentale: come trattarla
- L'alienazione parentale deve diventare reato
- PAS: non è una patologia ma un comportamento illecito
- PAS o no, la madre inadeguata perde l'affido della figlia
- Cassazione: E' risarcibile il danno da alienazione genitoriale
- L'alienazione parentale giustifica l'affidamento esclusivo in capo al genitore "alienato"
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