di Valeria Zeppilli - La banca deve rimborsare l'investitore a basso rischio al quale, nel febbraio 2008, ha consigliato le obbligazioni Lehman Brothers, nonostante la grave situazione economico-finanziaria nella quale versava la società emittente.
Per la Corte di cassazione, un simile comportamento si pone in contrasto con gli obblighi informativi che gravano sugli istituti di credito e, quindi, è tale da giustificare il diritto del cliente a essere risarcito del danno subito in conseguenza dell'investimento.
L'ordinanza della Cassazione
A interessarsi della problematica è l'ordinanza numero 15936/2018 qui sotto allegata, che ha confermato la condanna di un istituto di credito colpevole di aver omesso di informare un cliente, che di solito acquistava BOT, che le obbligazioni Lehman Brothers presentavano un rischio maggiore dei pronti contro termine e che la società emittente, una banca d'affari statunitense, operava in un mercato che, a causa della crisi dei mutui subprime, era caratterizzato da difficoltà sempre crescenti.
Obbligo informativo
Gli intermediari, infatti, hanno un preciso obbligo informativo circa i titoli mobiliari, dovendo dettagliatamente specificare la loro natura nonché i caratteri propri dell'emittente.
Dovere di astensione dell'intermediario
I giudici della Suprema Corte hanno poi precisato che il dovere di astensione dell'intermediario in caso di operazioni inadeguate si estende sino a comprendere qualsiasi servizio di investimento. Esso, pertanto, opera anche con riferimento alla mera ricezione di ordini e va adempiuto pure se il cliente, in precedenza, ha già effettuato delle operazioni rischiose.
Nesso di causalità
Oltretutto nel caso di specie, nonostante quanto affermato dalla Banca, in giudizio era stato provato il nesso di causalità tra l'inadempimento dei doveri di informazione e la cospicua perdita subita dal cliente. Infatti, quando quest'ultimo aveva appreso che la banca privata statunitense si trovava in una situazione talmente critica da far prospettare un imminente tracollo, l'intermediario lo aveva rassicurato prospettandogli una situazione di solidità e sicurezza del titolo, tanto da orientarlo verso la scelta di non disinvestire.
Anche in terzo grado, così come dinanzi alla Corte d'appello, resta quindi ferma la condanna della banca a risarcire il cliente di quasi 100mila euro.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 15936/2018