Nella puntata di oggi della rubrica "Diritto-pret-a-porter", parliamo della recente pronuncia della Cassazione (la n. 13667/2018) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato sulla base di segnalazioni, relative ad un dipendente, riportate su lettera anonima.
Lettera anonima? Licenziamento illegittimo
Con la suddetta sentenza di qualche giorno fa, la Cassazione ha affrontato una vicenda particolare che ha per protagonista il dirigente di una azienda licenziato in seguito ad alcune segnalazioni sul suo conto, comunicate con lettera anonima.
In pratica, l'azienda con una apposita lettera chiedeva al "dirigente di azienda" di fornire delle spiegazioni circa le segnalazioni giunte sul suo conto attraverso una lettera anonima. La lettera veniva inviata il 28 luglio del 2004 e il licenziamento avveniva il 09 settembre del 2004. La Corte ha però precisato che una simile condotta assunta dall'azienda non poteva ritenersi lecita proprio perché gli indizi sfavorevoli al dipendente derivavano da una fonte inattendibile come una lettera anonima.
Inoltre, i fatti narrati nella lettera non erano così chiari e questa circostanza andava a limitare l'esercizio del diritto di difesa.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che: "il licenziamento integra una violazione del contratto di lavoro e genera la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. che può essere esclusa solo quando il datore di lavoro-debitore provi che la causa dell'inadempimento non sia a lui imputabile".
Diversamente la responsabilità consiste nell'obbligo di risarcire il danno il cui ammontare viene determinato secondo gli artt.1223 e 1227 c.c.