La vicenda
Una persona partecipa ad un concorso pubblico per il reclutamento di agenti della Polizia di Stato; dopo aver superato le prove scritte e la prova fisica viene dichiarato non idoneo, a causa della presenza di un tatuaggio in zona non coperta dalla divisa, già per altro parzialmente rimosso. Il provvedimento viene impugnato. L'amministrazione riconvoca il ricorrente per concludere le prove fisiche, poi lo dichiara idoneo con riserva in attesa della pronuncia di merito. Superata la prova attitudinale, viene approvata la rettifica della graduatoria e l'interessato viene utilmente collocato; viene poi chiamato a frequentare il corso di formazione per allievi e agenti della Polizia di Stato.
L'autotutela
L'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento di esclusione dal concorso e dichiara l'interessato vincitore del concorso, inserendolo in graduatoria.
Vista l'autotutela, il Tar dichiara ovviamente la cessazione della materia del contendere.
La ricostituzione della carriera
La persona interessata presenta ricorso dopo un po di tempo e chiede la condanna del Ministero dell'Interno alla ricostituzione della carriera, alla restitutio in integrum, al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo ritardo nell'assunzione avvenuta dopo oltre un anno da quella che doveva essere la data corretta.
Il risarcimento
Nel ricorso viene preparata la domanda risarcitoria, mediante la richiesta di un danno emergente per la ritardata progressione in carriera e lesioni della capacità competitiva all'interno della PA, di un lucro cessante sotto forma di retribuzioni mensili, indennità accessorie, contributi e tfr.
Il tutto con l'aggiunta del danno non patrimoniale, da attendersi liquidato in via equitativa.
I danni riconosciuti
Il giudice accorda il diritto alla ricostituzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici; esclude la restitutio in integrum; risarcisce il danno riferito alle differenze retributive non conseguite.
Si tratta infatti di una ritardata costituzione di un rapporto di impiego, derivante dall'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione: spetta quindi all'interessato, a fini giuridici, il riconoscimento della medesima decorrenza attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente, ma ai fini economici non può riconoscersi il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione.
Ciò in quanto detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.
Come chiedere il risarcimento del danno
In tema di risarcimento da atto illegittimo delle pubbliche amministrazioni si applica il principio di cui all'art. 2697 c.c., in forza del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, quindi, del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario.
Il caso specifico preso a spunto per la presente analisi (Tar Torino Sez. 1, sentenza n. 461 del 19.04.2018) richiama la presenza di un danno ingiusto, diretta conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dal momento che l'ordinanza cautelare ha riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione e la stessa amministrazione ha ritenuto di agire in autotutela per ripristinare la situazione di legalità.
Come tutelarsi legalmente
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