Per il Tribunale di Belluno il ritardo della visita periodica comporta l'inutilizzabilità dello strumento e la necessità di sottoporlo a una nuova verifica primitiva

di Valeria Zeppilli - Sempre più spesso la giurisprudenza di merito ci dimostra che l'accertamento della guida in stato di ebbrezza tramite etilometro non sempre è eseguito come dovrebbe e con apparecchi adeguati. Tra le ultime pronunce in proposito, particolarmente interessante è la sentenza numero 288/2018 qui sotto allegata, emanata dal Tribunale di Belluno nella persona della Dottoressa Cristina Cittolin.

Le visite sull'etilometro

In tale sentenza infatti, facendo proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, il Tribunale ha innanzitutto ricordato a quali controlli devono sottostare gli etilometri utilizzati dagli agenti accertatori.

Tali apparecchi, nel dettaglio, prima di essere messi in servizio devono essere sottoposti alla visita primitiva. Successivamente, gli etilometri devono essere assoggettati a delle visite periodiche, da eseguire con cadenza annuale o dopo ogni intervento di manutenzione e riparazione.

Le date e gli esiti di tutte tali visite vanno indicati nel libretto metrologico, in maniera tale da permettere in maniera celere la verifica della loro esecuzione, della loro regolarità e della loro tempestività.

Ritardo o assenza della verifica

In ragione dell'esigenza di garantire l'efficienza, l'affidabilità e la precisione degli etilometri, la conseguenza del ritardo nell'esecuzione della verifica periodica, a detta del giudice di Belluno, è quella della sua irregolarità. Inoltre, in caso di verifica periodica tardiva (così come, a maggior ragione, in caso di difetto di visita periodica) l'apparecchio di misurazione del tasso alcolemico deve essere o ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva, di collaudo e di messa in funzione, che è caratterizzata da un numero maggiore di prove rispetto a quello in cui si articola la visita periodica ordinaria.

La vicenda

Nel caso di specie, l'etilometro con il quale era stato accertato lo stato di ebbrezza dell'imputato non era stato sottoposto a verifica né nel 2003 né nel 2013 e tutte le altre visite erano avvenute con significativo ritardo.

Per tale ragione, quindi, per il giudice tale apparecchio deve essere considerato inaffidabile e i tassi alcolemici con lo stesso accertati non possono essere utilizzati. L'imputato, pertanto, non può che essere assolto perché il fatto non sussiste.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Tribunale di Belluno testo sentenza numero 288/2018
Valeria Zeppilli

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