di Annamaria Villafrate - Il parere del CSS sulla cannabis light ha provocato la rivolta dei rivenditori, che sono disposti ad andare in Tribunale pur di difendere le loro ragioni. Da sempre il tema della legalizzazione delle droghe leggere divide. Venderle in punti vendita autorizzati è senza dubbio meglio che continuare ad alimentare il traffico illegale e pericoloso, vero però che la cannabis, secondo il CSS non può essere assunta da chiunque, fermo restando che anche soggetti sani non possono assumerne in grandi quantità, solo perché è leggera. Si attende ora una risposta dal Ministero competente, che nel rispetto del parere espresso dagli esperti del CSS potrebbe adottare dei correttivi per evitare problemi alla salute, soprattutto alle nuove generazioni.
Ma procediamo con ordine e proviamo a riassumere la questione aperta in questi giorni sulla cannabis light:
- Cannabis light: no alla libera vendita
- Le ragioni dei rivenditori
- Ministero Salute: il buon senso deve prevalere
Cannabis light: no alla libera vendita
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Il Consiglio Superiore di sanità si sta facendo dei nemici in questi giorni. Si, perché light o no la cannabis non può essere considerata un mero "rilassante". La bassa concentrazione di cannabidiolo (CDB), in combinazione con il delta 9 tetraidrocannabinolo (delta 9 THC) non è sinonimo di sicurezza per la salute. Il CSS ritiene infatti che la pericolosità della cannabis light non è da escludere, per le seguenti ragioni:
- la percentuale compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 non ne esclude la nocività;
- i principi attivi riescono a penetrare nei tessuti adiposi e nel cervello in concentrazioni superiori rispetto a quelle rilevabili con le analisi del sangue;
- la vendita avviene senza un controllo reale e sicuro delle condizioni di salute dell'acquirente;
- non sono stati valutati adeguatamente i rischi del consumo di cannabis light sul feto, sulle donne in gravidanza, su soggetti giovani o adulti affetti da particolari patologie o sottoposti a terapia farmacologica, così come sono stati trascurati gli effetti sulla guida e sulla capacità di attenzione e concentrazione allo studio dei ragazzi.
Alla luce di tutte queste considerazioni il CSS considera preoccupante la messa in vendita della cannabis light, a prescindere dalla percentuale di principio attivo in essa contenuto.
Le ragioni dei rivenditori
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Il parere del CSS non ha certo il potere di vietare la vendita, questa è una decisione che spetta al Ministero. Nel frattempo i negozianti si fanno forti anche del fatto che è scientificamente accertato che concentrazioni di principio attivo inferiori allo 0.5 % non hanno effetto psicotropo. La cannabis light non è quindi, secondo loro, dannosa per la salute. Il problema è un altro. Spesso la "leggerezza" è un concetto frainteso soprattutto dai giovani consumatori inconsapevoli. E' noto infatti che tutto ciò che è light, proprio perché percepito come meno pericoloso, viene consumato in maggiore quantità.
I negozianti difendono il loro business con argomentazioni politico legali non prive di fondatezza, come quella che riguarda gli alcolici, pericolosi, al pari della cannabis, se le percentuali di alcool superano una certa soglia. Che dire poi delle droghe vendute ai ragazzini dalle mafie?
Ministero Salute: il buon senso deve prevalere
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Il parere del CSS però più che criticato dovrebbe essere preso in maggiore considerazione, anche perché proveniente da veri esperti in materia. Come in tutte le cose, ci vorrebbe un po' di buon senso e magari, prima di vendere un prodotto potenzialmente pericoloso, introdurre l'obbligo della ricetta medica, che documenti lo stato di salute del soggetto che desidera acquistarla e un limite quantitativo, per evitare proprio l'inganno del "se è light non fa male".
Al Ministro della Salute la decisione finale, anche perché, a fronte delle teorie dei rivenditori che non considerano dannose percentuali di principio attivo inferiori allo 0,6%, la circolare del 22 maggio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, precisa che il rispetto delle percentuali comprese tra lo 0,2 e lo 0, 6% riguarda le "coltivazioni" di canapa.
Parere Consiglio Superiore della Sanità 10 aprile 2018Circolare 22 maggio 2018 Ministero Politiche Agricole
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