di Annamaria Villafrate - E' di qualche giorno fa la notizia che ha per protagonista un signore di 95 anni, che dimostra una prontezza di spirito non indifferenti. Scoperto l'inganno messo in atto dalla moglie, più giovane di lui di 41 anni, racconta in Tribunale la sua storia. Il malcapitato sostiene di essere stato vittima di un vero e proprio raggiro messo in atto dalla moglie straniera con cui non ha mai "consumato" il matrimonio né convissuto. Ed è solo l'inizio. La "consorte" infatti, stando al racconto di questo vivace signore, avrebbe addirittura organizzato un finto funerale, con finto annuncio funebre e finte comparse piangenti. Insomma una gigantesca messa in scena con un solo obiettivo: l'eredità del consorte. La notizia francamente non stupisce. Non è una novità che giovani donne straniere sposino italiani di una certa età per ottenere il permesso di soggiorno e l'eredità. Certo, sarebbe meglio evitare di mettere l'anello al dito all'arrivista moglie straniera, ma visto che oramai il guaio è stato fatto, è possibile rimediare? La legge prevede due strade: il divorzio o l'annullamento.
Divorzio per mancata consumazione
La prima strada percorribile in casi come questi è quella prevista dall'art 3 lettera f), punto 2), della legge sul divorzio
n. 898/1970: "Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi" se "il matrimonio non e' stato consumato". In questo caso è possibile presentare subito la domanda di divorzio, senza dover attendere i tempi della separazione. Si tratta quindi di una procedura piuttosto rapida, anche se presenta qualche inconveniente. In caso di morte sopravvenuta di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio (situazione non improbabile vista l'età del marito) il sopravvissuto resta coniuge e in quanto tale vanta tutti i diritti che tale stato comporta. Altro problema è la prova della mancata consumazione del matrimonio, anche se l'assenza di una qualsiasi convivenza e l'età avanzata del signore potrebbero rappresentare prove presuntive idonee.Annullamento del matrimonio concordatario
In caso di matrimonio concordatario è possibile chiedere l'annullamento del matrimonio al tribunale civile o ecclesiastico, mentre per l'annullamento del matrimonio civile è competente solo l'autorità giudiziaria civile. Le cause che, in un caso come quello capitato al signore abruzzese, possono essere invocate per chiedere l'annullamento del matrimonio sono: l'errore su qualità personali dell'altro coniuge, violenza, incapacità d'intendere e volere al momento della celebrazione delle nozze (la mancata consumazione infatti è prevista come causa specifica di nullità solo dal diritto canonico). Questi motivi di annullamento tuttavia non sono invocabili nei casi in cui i coniugi abbiano coabitato per un anno dopo il matrimonio, ipotesi che, nel caso di specie, secondo i racconti del protagonista, non sarebbe ravvisabile. Questo procedimento, sicuramente più lungo del divorzio immediato, presenta però un duplice vantaggio:
- può essere proseguito dagli eredi in caso della morte sopravvenuta dell'attore;
- ma soprattutto è in grado di porre fine ai progetti dell'avida moglie, visto che, tra le conseguenze dell'annullamento c'è la perdita dei diritti ereditari e della pensione di reversibilità.
Per approfondimenti leggi:
- Divorzio: immediato se il matrimonio non è consumato
- Il divorzio: guida legale con fac-simile di ricorso
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