Ai fini del reato di vilipendio alla bandiera non rilevano i motivi del soggetto agente e l'esistenza materiale della stessa, è il simbolo il vero oggetto di tutela

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 1903/2018 (sotto allegata) la Cassazione, dopo aver criticato le conclusioni della Corte d'Appello di Trento a cui rinvia per un nuovo giudizio, ribadisce che il reato di vilipendio alla bandiera è integrato dalle pubbliche manifestazioni di disprezzo. Non rilevano né i motivi della condotta e neppure la presenza materiale della bandiera italiana, è il simbolo a essere tutelato dal codice penale e dalla Costituzione.

La vicenda processuale

In primo grado il Tribunale di Bolzano condanna i tre imputati per il reato di vilipendio alla bandiera italiana ai sensi degli artt. 110 e 292 c.p. per aver prodotto e diffuso 800 manifesti raffiguranti il simbolo del partito politico "Sudtiroler Freiheit" e una scopa che spazzava via la bandiera nazionale dell'Italia, degradandola a "Dreck bzw. Schmutz" ovvero "sudiciume o sporcizia", per lasciare il posto alla bandiera sudtirolese. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado assolve gli imputati perché il fatto non costituisce reato. La scopa rappresenta in realtà "il concetto di "Kehraus"da intendere nel senso di "fine" o "conclusione" di un evento, ovvero del potere statale nella provincia di Bolzano." Propone ricorso in Cassazione il Procuratore presso la Corte d'Appello di Trento.

Reato di vilipendio, non rilevano motivi e presenza fisica della bandiera

Dopo aver criticano le conclusioni della Corte d'Appello a cui rinvia per un nuovo giudizio, la Cassazione, con sentenza

penale n. 1903/2018 accoglie il ricorso ritenendo che la condotta degli imputati sia riconducibile al reato di vilipendio di cui all'art 292 c.p. La bandiera infatti è tutelata dall'art. 12 della Costituzione e in quanto simbolo di valori costituzionalmente garantiti rappresenta un limite all'esercizio di altri diritti costituzionalmente protetti come quello d'opinione. Del resto secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata:

  • l'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle sue istituzioni e delle forze armate è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di esprimere giudizi offensivi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di manifestare pubblicamente il proprio disprezzo, senza che rilevino i motivi che inducono l'agente a commettere con consapevolezza il fatto vilipendioso addebitato.
  • La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 c.p. non come oggetto, ma solo per il suo valore simbolico, suscettibile, per natura, di essere leso anche "da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della "res";
  • "ai fini della sussistenza dell'indicato delitto, è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori".

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Cassazione sentenza n.1903-2018

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