Siamo arrivati alla Corte Costituzionale.
In pratica: è stata sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 43 del Testo unico di pubblica sicurezza, dove è stabilito che non può essere concessa la licenza di porto d'armi a chi ha riportato una condanna alla reclusione per furto.
Secondo i Giudici pare che vi sia un contrasto della norma con i principi costituzionali di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, dal momento che l'art. 43 sotto esame non consente alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Autorità in situazioni del genere.
Art. 43 tulps: la vicenda
La complicata e delicata questione nasce da un caso concreto.
Il Questore nega il rinnovo della licenza di porto di fucile (sport del tiro) e della Carta europea d'arma da fuoco.
Il fatto è che la persona che riceve il diniego è titolare del porto d'armi ad uso caccia da ventotto anni, senza interruzioni, fatta eccezione per un anno a cavallo tra il 1993 e il 1994 dove viene rilevata la presenza di una condanna per furto e simulazione di reato del lontano 1976.
Dopo quella revoca del Questore, l'interessato chiede ed ottiene la riabilitazione nel 1994; quindi il Prefetto, previo parere della Questura revoca il divieto di detenzione armi precedentemente emesso.
Da quel momento la persona interessata ha sempre costantemente avuto il rinnovo della licenza, sino a giungere alla circostanza attuale: lui cerca anche di spiegare tutta questa situazione con le memorie difensive, ma non riesce nell'intento.
Non gli resta che presentare ricorso e rimettersi all'esperienza e all'acume della Magistratura.
Art. 43 tulps: il ricorso
L'interessato si rivolge fiduciosamente al Tar e chiede l'annullamento del provvedimento lesivo.
In particolare ne denuncia l'illegittimità per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ad un'applicazione non costituzionalmente orientata dell'art. 43 t.u.l.p.s.
Ma anche facendo leva sul principio in forza del quale, laddove il giudice penale non abbia provveduto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 57 L. 689/81 o dell'art. 131 bis codice penale, perché i benefici previsti da queste norme non erano stati ancora introdotti nell'ordinamento da parte dell'Autorità di P.S. prima, o in caso di esame della domanda di rinnovo da parte del Giudice poi, o in caso di ricorso contro il diniego del rinnovo con esclusivo riferimento al carattere ostativo della condanna riportata per uno dei reati ex art. 43 co. 1 T.u.l.p.s.
Art. 43 tulps: la disparità di trattamento
Del resto, ragionando diversamente rispetto a quanto sopra descritto, si verrebbe e a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno beneficiato delle norme prima segnalate e coloro che invece non hanno potuto giovarsene solo perchè esse non erano state ancora introdotte nell'Ordinamento giuridico italiano.
Art. 43 tulps: l'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale
Alla fine il Collegio si convince che la questione deve essere per forza posta all'attenzione del Giudice delle Leggi.
La causa, sopra riassunta per sommi capi viene sospesa e, con essa, il giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità sulla questione, il tutto con la trasmissione degli atti alla Corte.
I Giudici dichiarano rilevante per la definizione della causa la questione di costituzionalità dell'art. 43 tulps nella parte in cui stabilisce che: "non può essere conceduta la licenza di portare armi a) a chi ha riportato condanna alla reclusione ...per furto... per contrasto con i principi di equaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale dell'Autorità".
Attendiamo quindi la pronuncia.
Altre informazioni in DIRITTO DELLE ARMI?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com