di Lucia Izzo - Deve ritenersi legittimo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre in attesa che il padre, inaffidabile e disinteressato, recuperi la funzione genitoriale, senza dunque che sia esclusa la possibilità di un futuro ripristino dell'affidamento condiviso.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 16738/2018 (qui sotto allegata) con cui i giudici si sono pronunciati sul ricorso di un padre separato.
In prime cure, i giudici avevano affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre e, in appello, il padre aveva contestato tale decisione chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia a entrambi in genitori.
La Corte territoriale, dopo una verifica effettuata in concerto con i servizi sociali, decideva di revocare la sospensione delle facoltà di visita del padre e incaricava, a limitazione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo, i servizi socio-assistenziali educativi di vigilare sulla situazione della figlia e di predisporre un progetto di ripresa delle relazioni con il genitore.
In Cassazione, l'uomo si duole tra l'altro dell'esclusione dell'affido condiviso, nonché della grave limitazione del suo diritto a frequentare la figlia, ritenendo all'uopo mancante qualsiasi elemento relativo alla sua incapacità genitoriale.
Affidamento condiviso derogabile se pregiudizievole per il minore
Respingendo il ricorso, gli Ermellini rammentano come, in tema di affidamento dei figli minori, viene operata dal giudice una valutazione prognostica nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione.
Tale giudizio va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass, sent. n. 18817/2015).
La regola dell'affidamento condiviso dei genitori, rammenta la Cassazione, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore.
Niente affidamento condiviso al padre inaffidabile
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valutato tutta una serie di elementi per decidere sull'affidamento della minore e ha riscontrato un comportamento gravemente dismissivo della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Questi non solo non aveva contribuito per anni al mantenimento della figlia, senza che risultassero condizioni economiche ostative, ma aveva cessato da anni di incontrare la bambina e aveva volutamente interrotto il percorso di avvicinamento alla piccola che era stato predisposto dai servizi territoriali su incarico del giudice istruttore di primo grado all'esito di ben due C.T.U. che avevano consigliato un percorso mediato e protetto, almeno nella prima fase, di incontri padre-figlia.
Pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto seriamente pregiudizievole per la minore l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale al padre anche per gli atti che avrebbero riguardato la vita quotidiana della figlia. L'incapacità genitoriale dell'uomo era comprovata anche dal suo totale disinteresse verso i primi due figli avuti dalla precedente moglie e con i quali l'uomo aveva interrotto da più di 10 anni i rapporti.
Nonostante la rilevata incapacità e il rifiuto del ricorrente a recuperare il rapporto con la figlia, la Corte d'Appello ha revocato la sospensione della facoltà di visita stabilendo una ripresa dei rapporti che avrebbe potuto attuarsi solo su richiesta del padre e previa valutazione degli operatori specializzati.
In sostanza, i giudici hanno lasciato aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti, nella prospettiva di un auspicabile recupero della funzione genitoriale ovvero di una modifica degli atteggiamenti dell'uomo, senza escludere la possibilità di un futuro ripristino dell'affidamento condiviso.
Appare quindi evidente, conclude la Cassazione, come non possa muoversi alcuna censura alla decisione impugnata.
Cass., VI civ., ord. n. 16738/2018• Foto: 123rf.com