di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 5874/2018 (sotto allegata), il Giudice di Pace di Milano si è soffermato sull'analisi dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, così ribadendo dei fondamentali principi in materia.
Accogliendo le pretese della ricorrente, supportata dalla Globoconsumatori onlus, il giudice ha innanzitutto ricordato che, ai sensi della legge numero 689/1981, l'onere della prova in simili giudizi grava in capo alla pubblica amministrazione, obbligata a costituirsi e a depositare documenti al massimo 10 giorni prima dell'udienza fissata, pena la perdita della possibilità di eccepire e/o produrre documenti. In sostanza, la mancata costituzione entro il predetto termine, perentorio, lascia in piedi, per la P.A., la mera difesa mentre "Ogni ulteriore documentazione e/o eccezione resta tamquam non esset, in violazione dell'onere della prova".
Legittimità delle contestazioni
Tale principio è ancora più importante se si considera che è la pubblica amministrazione opposta che deve fornire la prova in giudizio della legittimità delle contestazioni e della responsabilità della ricorrente per l'accadimento contestato.
Nel caso deciso dal Giudice di pace di Milano, invece, la P.A. non aveva dedotto nulla sul punto e non aveva neanche offerto degli elementi probatori utili a giustificare i provvedimenti impugnati. Ma non solo: l'ente opposto non aveva neppure provato che la ricorrente fosse responsabile dell'evento per il quale aveva ritenuto legittimo elevare la contestazione e comminare la sanzione, preferendo, piuttosto, rimanere contumace.
Per il giudicante l'unica soluzione possibile era quindi quella di annullare i verbali impugnati.
Si ringrazia la Globoconsumatori onlus per la cortese segnalazione
GdP Milano testo sentenza numero 5874/2018• Foto: 123rf.com