Avv. Lorenzo Sozio - In apparenza sembrerebbe un tema dibattuto e spesso gli interpreti in prima istanza, soprattutto a difesa degli imputati per i quali viene pronunciata sentenza di condanna penale in primo grado, propendono per una interpretazione fin troppo restrittiva e "grafica": parliamo dell'art. 541 c.p.p. titolato "Condanna alle spese relative all'azione civile" ovvero della condanna che il giudice di primo grado infligge all'imputato in ordine alla rifusione delle spese di costituzione, rappresentanza ed assistenza legale in favore della parte civile costituita.
Alla sentenza di condanna consegue il più delle volte, qualora ci sia stata costituzione di parte civile, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno e di restituzioni formulata da quest'ultima all'interno del processo penale.
Spesso accade che il giudice ritenga raggiunta la prova per una parte del risarcimento/restituzione e liquidi in favore della parte civile una somma a titolo di provvisionale, stabilendo poi che il risarcimento integrale e completo vada espletato in sede civile per l'esatta liquidazione.
La provvisionale
Ai sensi dell'art. 540 c.p.p. la provvisionale è immediatamente esecutiva così come recita lo stesso titolo dell'articolo il quale evidenzia a chiare lette la seguente dicitura "Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili".
La condanna alle spese
Il giudice penale, inoltre, in accoglimento della richiesta della parte civile ed in accessione alla condanna civilistica appena statuita, applica altresì l'art. 541 c.p.p. titolato "Condanna alle spese relative all'azione civile", a mezzo del quale, condanna l'imputato
e l'eventuale responsabile civile, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civili: statuizione che viene ritenuta organica alle anzidette statuizioni civilistiche disposte dal giudice penale, così come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha messo in risalto che sono "statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile". (Cass. Sez. Un., n. 40228 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680).Pertanto anche e soprattutto in ordine alle spese processuali liquidate dal giudice penale vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le propria doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale.
Soccorre ancora la Suprema Corte di Cassazione in tal senso statuendo che "in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili" (Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908).
Azione civile: condanna alle spese provvisoriamente esecutiva
Sicché appare senza dubbio pacifico che anche la condanna alle spese relative all'azione civile nel processo penale sia provvisoriamente esecutiva, in perfetta aderenza all'art. 282 c.p.c secondo il quale le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti, la cui esecuzione provvisoria si estende anche alle spese processuali, a prescindere dal tipo di sentenza che sia stata emanata.
Quindi, contrariamente, ad una prima, superficiale e faziosa lettura del codice di procedura penale dove qualche interprete ritiene che le spese non siano provvisoriamente esecutive perché il testo dell'art. 541 c.p.p. nulla dice espressamente al riguardo, soccorre tale autorevole interpretazione e statuizione della Suprema Corte di Cassazione, per la quale in ordine alle statuizioni civilistiche, seppur contenute in una sentenza penale e all'intero del solco di un processo penale, vadano applicate le normative ed i principi propriamente civilistici.
A riprova di ciò, sempre nella citata sentenza del 2013 summenzionata, la Cassazione si spinge oltre e mette in risalto, in relazione alla fattispecie della sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 c.p.p., che è il potere di sospensione dell'esecutività del giudice è limitato a quest'ultima e non anche "alle spese processuali sostenute dalla parte civile" (Cass. Pen. Sez. I°, 31/01/2013, n°4908; Cass. Pen. Sez. V°, 31/10/1991, rie. Benevento): avvalorando in modo sostanzioso e solenne l'implicita esecutività delle spese relative all'azione civile liquidate dal giudice penale, anche in primo grado.
Circolare del Ministero chiarisce l'immediata esecutività delle spese processuali e legali della sentenza di primo grado.
Sulla fattispecie fa chiarezza anche il Ministero della Giustizia, con la circolare 25 gennaio 2006, n. 009522/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I., il quale sottolinea che è dovuto il rilascio di copia in forma esecutiva di una sentenza di primo grado non passata in giudicato, ma provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c, recante esclusivamente condanna al pagamento delle spese processuali: "in considerazione della immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, tale essendo inconfutabilmente, quella alle spese". Sicché si precisa che "ai sensi del novellato art. 282 c.p.c., deve ritenersi oggi legittimamente sussistente la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento della domanda introdotta dalle parti".
Avv. Lorenzo Sozio del Foro di Napoli
Studio Legale IUS40 Novara
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