Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'ente opposto assume la veste sostanziale di attore e deve provare la legittimità delle sue pretese

di Valeria Zeppilli - L'opposizione a sanzione amministrativa, sebbene sia strutturata, appunto, come un giudizio di opposizione, non è altro che un mezzo con il quale accertare in negativo la pretesa sanzionatoria vantata dall'opposto. Essa, pertanto, apre un giudizio di merito in cui la veste di attore, dal punto di vista sostanziale, è assunta proprio dall'amministrazione che ha irrogato la sanzione.

L'onere della prova

A tale proposito, con la sentenza numero 5705/2018 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Milano ha quindi ricordato che è proprio dell'amministrazione irrogante l'onere di depositare una copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o alla notificazione della violazione, provvedendovi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si tratta, del resto, di un dovere imposto dall'articolo 23 della legge numero 689/1981, che contiene la disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa.

La vicenda

Nel caso di specie, il Giudice di Pace si trovava a giudicare un'opposizione proposta da un'automobilista sostenuta dalla Globoconsumatori Onlus.

La ricorrente, sanzionata per eccesso di velocità, aveva fondato le sue doglianze sulla mancata omologazione degli autovelox utilizzati per l'accertamento, ritenendo che il riconoscimento del MIT non fosse idoneo e che la taratura avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo dell'installazione e che avrebbe dovuto essere allegata al verbale. Inoltre lamentava che l'indicazione dei luoghi della violazione non era stata adeguatamente riportata.

Il Comune opposto, tuttavia, non si era né costituito, né presentato in udienza e non aveva neppure prodotto la documentazione relativa ai verbali impugnati.

In sostanza, non aveva adempiuto all'onere della prova su di esso gravante, con la conseguenza che non solo i verbali notificati alla ricorrente sono stati annullati, ma l'Ente è stato anche condannato a rifondere alla donna le spese sostenute per l'opposizione.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione

GdP Milano testo sentenza numero 5705/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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