Il Tribunale di La Spezia condanna la ex moglie a restituire le somme indebitamente percepite dopo aver convolato a nuove nozze tenendo l'ex marito all'oscuro

di Lucia Izzo - Addio assegno di divorzio quando l'ex convola a nuove nozze: ai sensi del comma 10 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, infatti, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze".


Le somme percepite indebitamente dopo la celebrazione del nuovo matrimonio, pertanto, dovranno essere restituite con gli interessi al partner che era onerato a versarle ai sensi dell'art. 2033 del codice cibile.


Lo ha chiarito il Tribunale di La Spezia in un'ordinanza del 20 giugno 2018 (qui sotto allegata) a seguito della richiesta di un uomo di condanna della ex coniuge alla restituzioni di oltre 36mila euro quale importo dalla stessa percepito a titolo di assegno divorzile.


L'uomo, infatti, era stato debitamente tenuto all'oscuro delle nuove nozze che la donna aveva contratto con un terzo, complice la circostanza che l'assegno veniva pagato alla ex mediante il disposto pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente.


Solo dopo diversi anni il marito veniva a conoscenza del nuovo matrimonio, dopo aver effettuato una verifica presso il Comune di residenza e, di conseguenza, aveva agito innanzi al Tribunale per richiedere il rimborso delle somme percepite dalla ex senza averne diritto.


Con un primo decreto il Tribunale revocava l'obbligo dell'uomo di corrispondere l'assegno divorzile alla ex dopo la celebrazione del matrimonio di quest'ultima con altra persona.

Addio assegno divorzile se l'ex si risposa

I giudici, nell'ordinanza in esame, hanno invece ribadito come ai sensi del comma 10 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze".


Con il nuovo matrimonio, quindi, opera automaticamente la decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile e ciò tenuto conto non solo del tenore letterale della norma, ma anche della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.


La revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice, ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data.


Nel caso in esame, dunque, la disposta revoca da parte del Tribunale del diritto di percepire l'assegno divorzile retroagisce alla data in cui la donna ha contratto le nuove nozze.


Pertanto, concludono i giudici, tutte le somme incontestatamente percepite dalla ex dopo tale data devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo e costituiscono quindi oggetto di indebito oggettivo ex art. 2033 del codice civile, ravvisabile anche nel caso di causa debendi venuta meno in un momento successivo al pagamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 5624/2009) e come tali devono essere restituite al ricorrente.


Inoltre, nel caso di specie, i giudici ritengono evidente la mala fede della ex che per anni aveva continuato a percepire l'assegno divorzile, nonostante si fosse risposata.


Pertanto, non solo si ritiene automaticamente decaduto il diritto a percepire l'assegno divorzile, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale, ma la convenuta dovrà essere condannata a restituire le somme indebitamente percepite oltre interessi nella misura di legge dai singoli pagamenti al saldo.


Tribunale de La Spezia, ord. 20 giugno 2018

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