Come dimostrare il lucro cessante
Posto che la situazione lesiva è quella sopra ipotizzata, il danneggiato ha l'onere di dimostrare, anche tramite presunzioni, che l'invalidità ha prodotto una reale riduzione della capacità di lavoro specifica e, quindi, una conseguente riduzione della capacità di guadagno.
E' pur vero che il giudice, nel caso in cui ritenga altamente probabile una menomazione della capacità di lavoro specifica con correlato danno patrimoniale, può sempre procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso.
Tanto potrà farlo con un ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e in linea con i principi dettati dalla Cassazione (sent. 14645/2015).
Il caso dell'elevata invalidità permanente
Quelli sopra indicati sono criteri di massima che presiedono all'identificazione e liquidazione in causa di questa specifica voce di danno.
Quando pensiamo alla "valutazione equitativa" evidentemente dobbiamo ricollegarci ad una situazione nella quale l'infortunato ha subito un'invalidità rilevante.
In buona sostanza: in tutti quei casi nei quali al sinistro consegue a carico del danneggiato un'elevata invalidità permanente (I.P.), questo solo fatto da una parte rende altamente probabile che si sia verificata una menomazione della capacità di lavoro specifica e, dall'altra, che si sia verificata una perdita patrimoniale, pagabile a seguito di una stima equitativa.
Nella pratica
Le cause in materia di risarcimento del danno da fatto illecito ruotano di fondo sull'accertamento peritale delle lesioni svolto da un medico legale esperto.
In occasione di tale accertamento specialistico, viene stabilito se il danno ha inciso sulla salute della persona e sulla sua capacità specifica di lavoro.
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