Per la Cassazione rischia il licenziamento l'operaio volutamente lento e recidivo poiché già destinatario di precedenti sanzioni disciplinari conservative

di Lucia Izzo - Licenziabile l'operaio recidivo, destinatario di diverse sanzioni disciplinari conservative, che si rileva negligente e volutamente lento nell'esecuzione del suo lavoro.


Tanto si desume dall'ordinanza n. 17685/2018 (qui sotto allegata) della Corte di Cassazione, sezione lavoro, con cui gli Ermellini hanno dato ragione all'azienda e reso, così, definitivo il licenziamento di un lavoratore.


All'operaio era stata intimata la sanzione espulsiva a seguito, non solo, di altre tre precedenti sanzioni disciplinari conservative comminategli, ma anche per aver impiegato volutamente tempi eccessivi per eseguire lavorazioni che un operaio con analoga esperienza avrebbe eseguito in molto meno.


I giudici a quo, dopo aver rilevato la sussistenza della recidiva in capo al lavoratore, già destinatario di tre precedenti provvedimenti disciplinari di sospensione (ritenuti validi ed efficaci), concludevano per la legittimità del licenziamento disciplinare comminato ai sensi dell'art. 10 CCNL settore Metalmeccanica Industria privata, poiché correttamente sorretto dalla recidiva in una qualunque delle mancanze previste dall'art. 9 CCNL, tra cui la voluta negligenza o lentezza nell'esecuzione del lavoro.

Rischia il licenziamento l'operaio lento e recidivo

In Cassazione, il ricorso del lavoratore si risolve in un nulla di fatto. I giudici evidenziano che l'istituto della recidiva presenta caratteri autonomi rispetto all'istituto regolato dal diritto penale, costituendo espressione unilaterale di autonomia privata del datore di lavoro, in relazione alla quale l'impugnazione da parte del lavoratore sanzionato è solo eventuale e, in ogni caso, non costituisce causa di sospensione della sua efficacia.


Inoltre, quanto alle censure sollevate dal ricorrente e riguardanti la sottoposizione del lavoratore a controlli a distanza, la Cassazione ritiene corretta e conforme a un consolidato orientamento della Cassazione la conclusione del giudice d'appello.


In tema di controllo del lavoratore, si legge nel provvedimento, non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, legge n. 300 del 1970, l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori (cfr. da ultimo, Cass. n. 22662/2016 e n. 2531/2016).


Cass., sezione lavoro, ord. n. 17685/2018

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