di Annamaria Villafrate - La negligenza contemplata dall'art. 43 c.p., è una delle forme con cui si manifesta la colpa penale. Come ha rilevato la Cassazione però, spesso la negligenza si confonde e si sovrappone ai concetti d'imprudenza e imperizia, rendendo difficile definirla in termini esatti. Occorre quindi affidarsi alle definizioni che, volta per volta, e in base al caso concreto, provengono dalla giurisprudenza.
Indice:
- Negligenza: cos'è
- Cassazione: difficile definire esattamente la negligenza penale
- Negligente la ditta che non effettua accertamenti
- Datore di lavoro responsabile per la negligenza del lavoratore
Negligenza: cos'è
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La negligenza, ovvero la mancanza di attenzione nel compiere una certa attività è una delle forme di manifestazione della colpa penale. L'art. 43 c.p. infatti, che disciplina l'elemento soggettivo del reato dispone che il delitto "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
Cassazione: difficile definire esattamente la negligenza penale
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Come precisato dalla Cassazione n. 24384/2018 "In dottrina, alcuni Autori hanno cercato di dare una definizione chiara e netta delle tre nozioni (negligenza, imprudenza, imperizia). In termini affatto generali e necessariamente imprecisi, si tende ad ascrivere alla categoria dell'imperizia il comportamento del soggetto inosservante delle regole cautelari perché "inesperto", soprattutto sul piano esecutivo; alla categoria della negligenza il comportamento del soggetto inosservante per non avere fatto ciò che era doveroso fare; alla categoria dell'imprudenza il comportamento del soggetto inosservante per avere fatto ciò che era doveroso non fare. Ma, a fronte di tali tentativi, diversi Autori riconoscono e mettono in luce la sussistenza di margini talora evanescenti, quando non di (almeno parziali) sovrapposizioni, tra le tre nozioni appena richiamate".
Queste le ragioni per le quali occorre affidarsi di volta in volta alle definizioni di "negligenza" fornite dalla giurisprudenza.
Negligente la ditta che non effettua accertamenti
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La Cassazione n. 5763/2018 conferma la responsabilità penale della titolare di un'impresa concessionaria della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui della rete fognaria ritenendo che "Sulla rilevata negligenza da parte di questa ditta nella realizzazione della manutenzione del predetto impianto, appaiono elementi decisivi quelli legati al fatto che (...) l'impianto di pompaggio delle acque luride presentava frequenti problemi che, per un verso, avrebbero imposto, ove ci si fosse comportati con la dovuta diligenza, non solo controlli dello stato degli stessi più ravvicinati nel tempo, ma, anche, interventi manutentivi di carattere strutturale, volti a rimuovere non solo gli effetti di tali disservizi ma anche a prevenirne le cause (…) il Tribunale, con valutazione che è risultata congrua rispetto ai dati fattuali in suo possesso, ha affermato che la entità dei materiali "assemblatisi all'interno della pompa" faceva ragionevolmente propendere per la conclusione che gli stessi si erano ivi consolidati non nell'arco di poco tempo ma in un lasso temporale di diverse giornate, nel corso delle quali, evidentemente, non erano stati eseguiti i necessari controlli finalizzati a verificare la funzionalità piena dell'impianto, palesando in tale modo la approssimazione della attività di controllo svolta dalla ditta".
Datore di lavoro responsabile per la negligenza del lavoratore
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Significativa, sempre in tema di negligenza, è la Cassazione n. 1871/2018, che ribadisce un concetto ormai consolidato in materia di responsabilità datoriale per gli infortuni occorsi ai dipendenti. "La condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005)".
Leggi anche la guida La colpa