Le Sezioni Unite, anche alla luce della sentenza Grilli, dettano i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono nuovamente intervenute in materia di assegno di divorzio, specificando i criteri ai quali fare ricorso per la sua determinazione, anche alla luce della ormai storica sentenza Grilli del 2017 che ha detto addio al parametro del tenore di vita nella determinazione dell'an del contributo (sulla quale leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni").

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I criteri per il riconoscimento dell'assegno

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Con la sentenza numero 18287/2018 (qui sotto allegata), infatti, i giudici hanno chiarito quali sono i criteri ai quali fare riferimento per accertare l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ovverosia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

In particolare, per le Sezioni Unite occorre riferirsi a quanto stabilito dalla prima parte dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970. Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, bisogna quindi prendere in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio

e dell'età dell'avente diritto. Ciò tenendo conto che la natura e l'entità di tale contributo sono frutto delle decisioni comuni riguardanti i ruoli endofamiliari che "costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsaibilità sulle quali si fonda ... la scelta di unirsi e e di sciogliersi dal matrimonio".

Bisogna adeguarsi alle fattispecie concrete

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I giudici, nell'argomentare il principio sancito con la pronuncia in commento, ne hanno messo in evidenza l'elasticità che lo connota, necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete. Del resto, non può non considerarsi che alla pluralità di modelli familiari attuali consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Aspettative reddituali del richiedente

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L'adeguatezza dei mezzi, quindi, va valutata non solo riferendosi strettamente alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma tenendo conto di quello che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare. Occorre, in buona sostanza, procedere a formulare il giudizio di adeguatezza dei mezzi tenendo conto delle legittime aspettative reddituali che conseguono al contributo personale ed economico che ciascun coniuge ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e a quello comune.

Anche assumendo come punto di partenza il profilo assistenziale, "questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale". Infatti, "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare".

La sentenza Grilli va confermata

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Le Sezioni Unite hanno insomma confermato quanto già statuito dalla sentenza Grilli, ovverosia che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata a ricostruire il tenore di vita endoconiugale, ma aggiungendo un fondamentale tassello in più, ovverosia chiarendo in positivo che l'assegno è teso al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa successiva allo scioglimento del legame matrimoniale.

I criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno

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In definitiva, il riconoscimento del diritto all'assegno, a detta delle Sezioni Unite, va valutato:

- considerando in maniera integrata tutti gli indicatori contenuti nell'incipit dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970;

- incentrando tale valutazione sull'aspetto perequativo-compensativo e fondandola sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la successiva situazione di disparità;

- procedendo a un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei predetti indicatori sulla sperequazione determinatasi.

Leggi anche: "Divorzio: ecco la decisione delle Sezioni Unite sull'assegno"

Corte di cassazione testo sentenza numero 18287/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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