di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 18063/2018 della Cassazione (sotto allegata) chiarisce una questione che da sempre affligge i suoceri di tutta Italia. Se il genero o la nuora sostengono delle spese per ristrutturare l'immobile concesso in comodato e poi si separano dai figli, devono rimborsare loro il costo di tutte le opere fatte? Secondo gli Ermellini no, sono rimborsabili solo le spese necessarie e urgenti a rendere l'immobile abitabile.
La vicenda processuale
L'ex genero conveniva in tribunale i suoceri, per sentirli condannare al rimborso delle spese da lui anticipate per realizzare alcune opere edili nell'immobile che costoro gli avevano concesso in godimento, in vista delle nozze con la loro figlia. Il matrimonio
però non durava e dopo la separazione personale, la casa veniva stata assegnata alla moglie. I suoceri si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda poiché le opere erano state realizzate adempiendo ad un'obbligazione naturale non ripetibile, per rendere abitabile l'appartamento. Il tribunale, però condannava i suoceri "al rimborso delle sole opere urgenti e necessarie per la conservazione dell'immobile (fornitura messa in opera degli infissi e impermeabilizzazione lastrico solare), ai sensi dell'art. 1808, comma 2, cc." Il genero proponeva appello e la Corte ne accoglieva l'impugnazione, in quanto i suoceri "avevano messo a disposizione dei futuri coniugi un immobile ancora da rifinire, non immediatamente abitabile, e le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell'azione generale di arricchimento, posto che l'impoverimento dell'appellante e il relativo arricchimento dei proprietari dell'immobile erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, né da una giusta causa." A questo punto i soccombenti in appello ricorrevano in Cassazione.Al comodatario spetta solo il rimborso delle spese necessarie e urgenti
Tutta la controversia ruota attorno al rimborso delle spese dovute o non dovute al comodatario che esegue opere nell'immobile concesso il comodato
. Sul punto la Cassazione si pronuncia nei seguenti termini: "il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario. Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, ne' sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, ne' sotto quello dell'art. 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, ne' infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'usi tollerando per le addizioni. Nella specie si trattava di spese soggettivamente necessarie e urgenti solo quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l'impermeabilizzazione del lastrico solare. E come tali solo dette spese dovranno essere rimborsate. Tutte le altre spese sostenute (...) sono invece irripetibili ex art. 1808 co. 1, cc."Per approfondimenti leggi anche:
- Il comodato: guida e modello
- Comodato d'uso gratuito verbale
Cassazione ordinanza n. 18063-2018• Foto: 123rf.com