Per la Cassazione (n. 8327/2002) non è d'ostacolo alla proposizione del ricorso per ingiunzione la pendenza dinanzi allo stesso Tribunale di un giudizio ordinario
Non è d'ostacolo alla proposizione del ricorso per ingiunzione la pendenza dinanzi allo stesso Tribunale di un giudizio ordinario avente ad oggetto la domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 8327 dell'11 giugno 2002) precisando che nel caso in cui si sia poi instaurato un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica litispendenza essendo solo applicabile l'istituto della riunione dei procedimenti.


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