Gli orientamenti del Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e del Consiglio di Stato sul termine per il deposito telematico nel Pat

Avv. Giorgio Filippo Alfonso - L'art. 4 dell'allegato 2 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010) dispone da un lato che "è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito" e, dall'altro, che "agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo".

L'apparente antinomia prospettata dalla norma è stata affrontata sia dal Consiglio di giustizia amministrativa che dal Consiglio di Stato, in termini non del tutto coincidenti.

Pat: termine deposito telematico secondo il Cga

La posizione più intransigente, allo stato, sembra essere quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia che, da ultimo, con sentenza n. 344/2018 (sotto allegata), si è espresso nel senso che il termine delle ore 24.00 debba intendersi riferito a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo (delle ore 12.00) come riguardante gli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.

Detta interpretazione nasce dall'esigenza di coniugare le possibilità e il funzionamento ininterrotto del processo telematico con il c.d. "fattore umano" e l'organizzazione degli uffici, in particolare delle segreterie.

Le descritte finalità vengono ancor più in evidenza "al cospetto dei riti accelerati di cui all'art. 119 c.p.a. dove come noto i termini processuali sono dimidiati, e del tutto necessaria per i riti camerali, a cominciare dagli affari cautelari. Per essi, il termine di produzione delle memorie e dei documenti è sino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, che diventano nei riti speciali (ad esempio in materia di contratti pubblici) un solo giorno. Sicché è irrinunciabile - se non si vuole ledere il diritto di difesa, come anche i canoni salienti del giusto processo - che quell'unico giorno sia almeno il più pieno possibile, concedendo al giudicante un tempo minimo per conoscere (degli ultimi atti) della causa e poter quindi deliberare nel rispetto della piena collegialità".

Nella vicenda all'esame del C.g.a. è stata dichiarata la "la tardività della memoria depositata oltre le ore 12.00 dell'8 maggio, ultimo giorno consentito ai sensi dell'art. 73 c.p.a., e quindi da considerarsi effettuata il giorno successivo (v. in senso conforme, Cons. St., III, n. 3136/2018)".

Pat: termine deposito telematico secondo il Consiglio di Stato

In una posizione intermedia si colloca l'orientamento espresso dalla sezione III del Consiglio di Stato (sent. n. 3136 del 24/05/2018), secondo cui la normativa de quo va interpretata nel senso che il deposito è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 Cpa, ove avvenga oltre le ore 12 (orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del Pat), si considera - limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. Il collegio ha però precisato l'ambito di applicazione della detta declaratoria di "tardività", relegandola - di fatto - alla sola ipotesi in cui non venga concesso un rinvio della trattazione. Esattamente il Consiglio di Stato ha chiarito che "nella pratica:

a) se è depositata alle ore 13 dell'ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 Cpa, una memoria, la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti);

b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo;

c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell'ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente".

L'orientamento meno restrittivo del Consiglio di Stato

Infine, un orientamento meno restrittivo è stato adottato dalla sezione IV del Consiglio di Stato nella sentenza n. 309/2018 (sotto allegata), ove il Collegio ha ritenuto che "la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dall'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo. Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno). Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora".

In conclusione, ad avviso di chi scrive, le soluzioni in materia offerte dalle pronunce dei Supremi Organi Giudicanti non appaiono univoche, ed è auspicabile una precisa e definitiva interpretazione del dettato normativo, che non lasci alcun margine di dubbio. In attesa di un intervento legislativo o giurisprudenziale chiarificatore e dirimente, non rimane che - se possibile - effettuare il deposito entro il termine delle ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, al fine di evitare eventuali pronunce di inammissibilità di atti o documenti per tardività.

Avv. Giorgio Filippo Alfonso

Studio legale in Sant'Agata di Militello (ME)

mail: avvocatoalfonso@libero.it

Cga Regione Sicilia sentenza n. 344/2018
Consiglio di Stato sentenza n. 309/2018

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