Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 05/10/1994 n. 585, nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente all'intero onorario in relazione all'opera prestata, tuttavia, nella liquidazione giudiziale a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
Tale assioma, già espresso nell'art. 6 della Legge 13 giugno 1942, n. 794, è stato ora trasposto nel predetto art. 7 delle Tariffe Forensi.
Ciò sta a significare che, in ipotesi di pluralità di difensori, il pagamento degli onorari in favore di uno degli avvocati, non esonera il cliente dal dovere di corrispondere gli onorari anche agli altri co-difensori.
Tuttavia, risulta pacifico che il diritto agli onorari per tutti gli avvocati difensori non sorge automaticamente, atteso che un tale diritto è previsto solo in relazione all'attività effettivamente espletata dal singolo professionista.
Nondimeno, un tale diritto rimane escluso qualora sia stato richiesto il pagamento di una sola parcella nella quale non siano state indicate separatamente le prestazioni espletate da ciascuno degli avvocati, atteso che in questo caso risulta indirettamente ed chiaramente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione, II Sezione civile, nell'ordinanza n. 19255, depositata in data 19 luglio 2018.
I fatti di causa
Con ingiunzione di pagamento un avvocato chiedeva gli onorari per le prestazioni giudiziali rese nei confronti dei propri clienti, i quali, tuttavia, con atto di citazione proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A sostegno della spiegata opposizione i clienti deducevano di aver incaricato l'avvocato richiedente, unitamente ad altro difensore, in un giudizio per il risarcimento danni da loro subiti, e di aver corrisposto ai due avvocati incaricati i relativi onorari, così come liquidati nella sentenza che ha definito quel giudizio.
Il Tribunale di Firenze nel respingere l'opposizione ha ritenuto provato che l'avvocato parte in causa avesse svolto il mandato difensivo assieme ad altro co-difensore, assistendo a tutte le fasi del giudizio e maturando, conseguentemente, il diritto agli onorari in relazione all'attività concretamente prestata in favore degli attuali opponenti.
La sentenza
veniva confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, nel frattempo adita dagli ex clienti, i quali non demordevano e proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre cose, la violazione dell'art.7 DM 147/04, in quanto, a dire degli stessi, in considerazione del mandato congiunto, il compenso previsto dalle tariffe forensi doveva essere diviso tra gli avvocati incaricati in ragione della metà per ciascuno.Cassazione: più avvocati, più onorari
Il Giudice di legittimità evidenzia come <<L'art. 7 del dm n. 147/1994, stabilisce infatti che nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (oggi trasfuso nell'art. 7 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 04/11/2010).>>.
Fermo restando che, <<tale diritto (all'intero onorario) rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 12/07/2000).>>.
Nel caso concreto, tuttavia, è stato accertato che l'avvocato creditore avesse svolto personalmente, in uno con l'altro co-difensore, tutte le prestazioni giudiziali richieste e che tutti gli atti erano stati esaminati e, infine, approvati, da entrambi i professionisti i quali, pertanto, avevano diritto per intero agli onorari maturati per l'opera professionale concretamente svolta.
Ciò posto, il ricorso viene rigettato e i ricorrenti condannati a pagare le spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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