La Corte di Cassazione ritiene il precetto contenente irregolarità formali sanato dal raggiungimento dello scopo se il destinatario si oppone ma non lamenta pregiudizi ai suoi diritto

di Lucia Izzo - Il precetto che contiene irregolarità formali deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo se il destinatario dell'atto vi si oppone e, limitandosi a lamentare la sussistenza di irregolarità formali, non lamenti alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 19105/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una donna che aveva notificato al marito il verbale di separazione consensuale omologato, seguito dal decreto di revisione dell'assegno di mantenimento e dal successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio.

A fronte del mancato adempimento del marito, gli notificava successivamente il precetto, nel quale menzionava i titoli e la loro avvenuta notifica. Contro tale precetto l'uomo proponeva opposizione deducendo che l'atto non conteneva l'indicazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli esecutivi: il Tribunale, accogliendo l'opposizione, dichiarava nulla la copia notificata dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 del codice di procedura civile.

Per i giudici tale nullità non era stata sanata dal raggiungimento dello scopo che sarebbe dovuto essere il pagamento della somma precettata, e non la proposizione della opposizione avvenuta proprio per far rilevare la nullità stessa.

Gli Ermellini, invece, non condividono questo passaggio della pronuncia impugnata. La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, spiegano i giudici di Cassazione, deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (cfr. Cass n. 25900 del 2016).

L'opposizione sana irregolarità formali senza pregiudizi

Sicchè, con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore.

Quella al precetto, in particolare, costituisce prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Neppure, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 del codice di rito.

L'applicabilità del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione dell'opposizione a precetto è stato ammesso, ricorda la Cassazione, sin dalla sentenza n. 700 del 1971 nella quale la Corte di legittimità ha chiarito che l'opposizione ex art 617 c.p.c. sana la nullità del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtù del principio di ordine generale, sancito dall'art 156 c.p.c. secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.

Nel caso in esame, l'ex marito-opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell'atto, né in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l'inizio dell'opposizione. Nel caso in esame, infatti, il debitore ha ricevuto la notifica dei titoli (perché non lo contesta) precedentemente al precetto.

In conclusione, i giudici ritengono che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.

Cass., VI civ., ord. n. 19105/2018

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