Avv. Paolo Accoti - La mancata opposizione all'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni di locazione arretrati spiega conseguenze giuridiche sia in relazione al rapporto di locazione sottostante e al relativo diritto di credito afferente i canoni rimasti insoluti, che in merito all'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o compensativi del credito azionato in sede monitoria.
Più in generale, infatti, oggetto del giudizio è non solo la pretesa ed il relativo obbligo azionato in sede monitoria, ma anche l'intero rapporto nel suo complesso e, pertanto, pure l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili.
Ciò perché il decreto ingiuntivo non opposto è equiparabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato che copre l'esistenza del credito azionato, ma anche tutte le vicende del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotte con l'opposizione.
Questi i principi resi con l'ordinanza n. 19113, della VI Sezione civile della Corte di Cassazione, depositata in data 18 luglio 2018.
La vicenda di merito
Il curatore fallimentare di una società convenne, dinnanzi al Tribunale di Pescara, il proprietario dell'immobile concesso in locazione ad uso commerciale chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno per inidoneità dell'immobile all'uso, attesa la mancanza della relativa concessione edilizia e del certificato di agibilità.
La domanda veniva accolta in primo grado, con declaratoria di risoluzione del contratto e condanna del convenuto al risarcimento, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, adita in sede di gravame dal locatore.
La Corte territoriale ritenne infondata l'eccezione sollevata dal locatore relativa alla formazione del giudicato sulla domanda proposta in primo grado, conseguente alla dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in precedenza dal medesimo curatore fallimentare, avverso l'ingiunzione di pagamento di canoni di locazione scaduti e non pagati.
Ricorre per cassazione il locatore soccombente, eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 Cc e 647 Cpc.
Il giudizio di legittimità
Il relatore, dott. E. Scoditti, ha ravvisato una ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso e, conseguentemente, lo stesso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata, con facoltà per le parti di presentare memorie.
Preliminarmente il Giudice di legittimità rileva come la Corte territoriale aveva ritenuto che non si era formato il giudicato sulla domanda proposta dalla curatela nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, posto che la sentenza che aveva definito quel giudizio si era limitata a dichiarare improcedibile l'opposizione e, pertanto, a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo.
Che, a dire della Corte d'Appello, ciò non avrebbe impedito alla curatela di riproporre la domanda riconvenzionale non coltivata, in considerazione del fatto che l'oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni di locazione.
Il Supremo collegio ricorda che <<secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni "contra legem" del canone (Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).>>.
Tale orientamento, invero, è frutto di <<quanto affermato da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili.>>.
In realtà, <<il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628)>>.
La massima
In virtù di quanto appena esposto, la Corte di Cassazione conclude pronunciando la seguente massima: <<Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni del rapporto di locazione copre anche il fatto impeditivo rappresentato sia dall'inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del conduttore.>>.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio con il rigetto della domanda proposta dal fallimento.
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