L'avvio dell'azione nei confronti del magistrato
Sebbene il dettato normativo della legge sia abbastanza chiaro ed ineludibile stabilendo che "Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento", in realtà gran parte dei giudici (in primis afferenti al tribunale di Salerno) ritengono di non essere competenti a trasmettere la copia del fascicolo processuale poiché, a loro dire e secondo un'interpretazione molto "discutibile" la legge sulla responsabilità civile non impone in maniera specifica tale compito al magistrato con funzioni di G.I.
L'azione disciplinare dopo l'abolizione del filtro di ammissibilità
In realtà, il dettato normativo ante riforma del 2015 prevedeva all'art. 5 comma 5 che "Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare", pertanto, per come osserva giustamente il giudice di Napoli, con l'abolizione del filtro di ammissibilità della domanda per effetto della legge n. 18 del 2015, rimanendo ferma ed obbligatoria la disposizione che prevede l'esercizio dell'azione disciplinare (art. 9), la trasmissione degli atti deve essere effettuata immediatamente, quindi, seppur non esplicitato dal giudice istruttore con la sua ordinanza, subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa stessa.
L'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare
Tale interpretazione, si osserva, rende effettiva l'applicazione dell'art. 9 della Legge n. 117 del 1988, che altrimenti verrebbe vanificata e svuotata di effetti giuridici rendendo tale disposizione legislativa tamquam non esset, dove, invece, la legge in materia vuole tra i suoi punti fondamentali l'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare, e che, a parere dello scrivente, la non trasmissione degli atti al responsabile dell'azione disciplinare da parte del giudice adito, cioè colui che per legge deve osservare l'applicazione della legge n. 117/1988 e ss.mm.ii. nella sua interezza, comporterebbe il rifiuto o un'omissione di atti di ufficio penalmente rilevante, oltre che sanzionabile a livello disciplinare.
Avv. Andrea Forcella
STUDIO LEGALE CERABINO
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Trib. Napoli ordinanza 8.6.2018