di Valeria Zeppilli - Il patto di quota lite è l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. Esso, in sostanza, comporta che il compenso è tanto maggiore quanto migliore è il risultato raggiunto.
Si tratta, tuttavia, di un accordo che, anche se non è più vietato in maniera assoluta come un tempo, può comunque essere stipulato solo a determinate condizioni.
Indice:
- Il patto di quota lite nella legge professionale forense
- Il divieto di patto di quota lite
- Il patto di quota lite nel codice deontologico
- Sanzioni disciplinari per i patti vietati
- Patto di quota lite: modello
- La giurisprudenza sul patto di quota lite
Il patto di quota lite nella legge professionale forense
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Il patto di quota lite è preso in considerazione dalla legge professionale forense (legge numero 247/2012), che se ne occupa all'articolo 13.
In particolare, il comma 3 di tale articolo stabilisce che:
"La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione".
Il comma 4, tuttavia, aggiunge che:
"Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
Il divieto di patto di quota lite
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Dal combinato disposto di tali due norme si evince, quindi, che chi intende stipulare un patto di quota lite deve prestare attenzione ai suoi contenuti.
Infatti, è valido soltanto l'accordo con il quale il compenso è stabilito a percentuale sul valore dell'affare o su quanto possa giovarsene il destinatario della prestazione, mente è vietato l'accordo con il quale il compenso del legale è rappresentato in tutto o in parte da una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Il patto di quota lite nel codice deontologico
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Una simile distinzione si rinviene anche nel nuovo codice deontologico forense, che si occupa della pattuizione dei compensi all'articolo 25.
Dopo aver sancito che questa è libera, fermo restando che l'avvocato non deve chiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta o da svolgere, tale norma sancisce che "È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale". Tuttavia "sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
Sanzioni disciplinari per i patti vietati
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Nella pratica, però, non sempre è agevole avere ben chiara la distinzione tra patto vietato e patto lecito.
Occorre quindi che gli avvocati prestino particolare attenzione se intendono approcciarsi a una simile modalità "alternativa" di determinazione del compenso della propria prestazione professionale, specie considerando che la violazione della norma deontologica prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
Patto di quota lite: modello
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Nei limiti di ammissibilità del patto di quota lite, lo stesso può essere stipulato avvalendosi del seguente modello (eventualmente da inserire in un più articolato accordo per il conferimento dell'incarico).
Patto di quota lite
Con la presente ________________, nato a _____________ il ________ e residente in ______________, via ______________ n. ___ (C.F.: ______________________) conferisce all'Avv. ___________________ del foro di __________________, con studio in ________________ via _________________ n. _____ (C.F.: _________________ - p. iva: _________________) l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia avente ad oggetto _________, del valore di Euro ___________, contro ________.
Le parti pattuiscono che il compenso sarà pari al ____% del valore dell'affare, oltre agli accessori di legge. Tale compenso è ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente.
Resta fermo, in caso di revoca dell'incarico o di rinuncia allo stesso, l'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato i compensi calcolati sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e a rimborsarlo delle spese sostenute.
Luogo, data _______
Il cliente _________ (firma)
L'avvocato ___________ (firma)
La giurisprudenza sul patto di quota lite
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Si riporta qui di seguito quanto sancito da alcune recenti pronunce in materia di patto di quota lite.
"Il patto di quota-lite stipulato verbalmente è nullo, ma siffatto profilo di irritualità deve essere tempestivamente contestato e non può esser rilevato d'ufficio" (Trib. Roma n. 556/2015).
Nel patto di quota lite "la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l'inciso "si prevede possa giovarsene", che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale" (Cass. n. 25012/2014).
"L'avvocato può determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti (art. 45 .c.d.f. ora art. 25 ncdf), fermo restando che, nell'interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionato all'attività svolta; siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso" (CNF n. 260/2015; CNF n. 225/2013 ; C.N.F. n. 11/2010).
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