Cos'è l'home restaurant, com'è disciplinato in Italia, quali sono gli obblighi da rispettare e i disegni di legge in materia

di Annamaria Villafrate - L'home restaurant è una delle nuove espressioni della sharing economy, in cui a essere condiviso è il pasto, nelle abitazioni di chi lo mette a disposizione.

Vediamo in cosa consiste e come è regolato in Italia:

Cos'è l'home restaurant

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Detto all'italiana, l'home restaurant non è altro che un ristorante in casa. Si tratta di un'attività svolta in via del tutto occasionale, che offre l'opportunità, a perfetti sconosciuti, di assaggiare pietanze che prevedono l'impiego dei prodotti del luogo in un ambiente decisamente intimo e familiare. La formula dell'home restaurant prevede che il contatto avvenga online, grazie a piattaforme dedicate, come l'omonima e pertinente "Homerestaurant".

Home restaurant: il vuoto normativo

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Nonostante si tratti di una "moda" sempre più diffusa, l'home restaurant, almeno in Italia, non ha una specifica disciplina che lo regolamenti.

Nel corso degli anni, si sono avvicendati diversi disegni di legge in proposito, ma nessuno è riuscito a completare il proprio iter e a trasformarsi in legge. Ciò non ha fatto altro che alimentare il dibattito circa la natura di tale attività e gli adempimenti necessari per intraprenderla.

Tra i progetti di legge sull'home restaurant, quello dell'onorevole Minardo, il n. 3258 del 28/07/2015 unitamente ai disegni n. 3337-3725-3807, era stato approvato il 17 gennaio 2017 dalla Camera nel testo unificato n. 2647. Poi però resta arenato in Senato, anche a causa della bocciatura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata a pag. 39 del Bollettino n. 13/2017 (sotto allegato).

In merito al disegno di legge sull'home restaurant infatti il Garante, dopo aver osservato che: "Il legislatore intende introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), la quale, nell'ambito dei servizi partecipati che compongono la sharing economy, risulta essere in forte espansione anche nel nostro Paese, per la forte propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana" solleva critiche ben precise.

I NO del Garante della Concorrenza

Secondo il Garante per la Concorrenza nel disegno di legge n. 2647 il legislatore "introduce limitazioni all'esercizio dell'attività di home restaurant che non appaiono giustificate":

  • prima di tutto, prevedendo l'utilizzo "delle piattaforme digitali come unica modalità per lo svolgimento dell'attività di home restaurant", si "riduce l'offerta dei servizi di ristorazione per i clienti meno avvezzi all'uso di sistemi digitali/elettronici di acquisto" e si "crea una discriminazione con i ristoratori tradizionali, che, oltre a poter promuovere la propria attività e ricevere prenotazioni mediante siti internet, mantengono la possibilità di avere un contatto diretto con la clientela."
  • "Analoghe considerazioni valgono rispetto all'obbligo di fatto imposto di pagare la prestazione prima di averne beneficiato" vincolato dall'onere di ricorrere alle piattaforme digitali.
  • Ingiustificata anche la "quantificazione normativa del numero massimo di coperti che possono essere allestiti e del reddito annuo che l'attività in esame può generare" limitato a € 5000,00, che contrasta con i principi di libertà economica sanciti dal D.Lgs. n. 59/2010, dai successivi decreti di liberalizzazione, e dall'art 41 della Costituzione, che tutela libera iniziativa economica e la concorrenza.
  • "Infine, appare ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l'esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l'offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant."

Nonostante il fallimento di questo ddl, i tentativi di regolamentare il settore non sono cessati: a dimostrazione della volontà di dare delle regole ai ristoranti in casa, il 12 luglio 2018 la deputata del Pd Sara Moretto ha presentato un nuovo progetto di legge ordinaria.

Il titolo del disegno di legge era: "Disciplina dell'attività di home restaurant". Anche questa proposta, tuttavia, non è sfociata in un provvedimento legislativo vero e proprio.

L'home restaurant: i pareri del MISE

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Nel vuoto normativo, risultano particolarmente rilevanti i pareri dei Ministeri competenti, anche in questo caso non sempre di segno univoco.

Ad esempio, con la nota n. 17890 (sotto allegata) il MISE, rispondendo al Comune di Urbania, che chiedeva chiarimenti in relazione all'avvio di un'attività di home restaurant, ha precisato che "l'attività in discorso, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati, e se i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, quando è rivolta al pubblico indistinto, ad esempio mediante pubblicità su siti web, e quando non è del tutto occasionale, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, tali locali rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. Infatti la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e anche con tale modalità si tratta di un servizio organizzato e rivolto al pubblico".

Sempre il Ministero per lo Sviluppo Economico rispondendo a diversi dubbi sull'home restaurant, nella risoluzione n. 493338 del 6/11/2017 (sotto allegata) ha precisato che l'attività in questione, rientrando in quelle di somministrazione di alimenti e bevande:

  • può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 71 del dlgs n. 59 del 26 marzo 2010;
  • esige la presentazione di una SCIA "qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate" (vedi anche nota n. 50481 sotto allegata);
  • mentre sul tema della sorveglianza, richiamando la nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno sull'applicabilità del D.M n. 564 del 1992, riporta "che l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici."

Requisiti per esercitare, Scia e controlli

Sempre il Ministero per lo Sviluppo Economico rispondendo a diversi dubbi sull'home restaurant, nella risoluzione n. 493338 del 6/11/2017 (sotto allegata) ha precisato che l'attività in questione, rientrando in quelle di somministrazione di alimenti e bevande:

  • può essere esercitata solo da chi possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 71 del dlgs n. 59 del 26 marzo 2010;
  • esige la presentazione di una SCIA "qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un'autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate" (vedi anche nota n. 50481 sotto allegata);
  • mentre sul tema della sorveglianza, richiamando la nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016 del Ministero dell'Interno sull'applicabilità del D.M n. 564 del 1992, riporta "che l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici."

Sul punto possiamo citare anche la giurisprudenza amministrativa, in particolare il TAR Campania che, nella pronuncia numero 3883/2018, ha affermato che "non essendo in vigore alcuna speciale disciplina derogatoria, all'attività in commento, avente essenzialmente ad oggetto la

somministrazione di alimenti e bevande …, per di più non occasionale …, non può che applicarsi l'ordinaria normativa regolante appunto tali somministrazioni, … indipendentemente dalla circostanza che ciò avvenga nel domicilio" di chi cucina.

Home restaurant: obblighi su igiene e salute dei clienti

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Un altro punto su cui regna ancora una certa confusione riguarda, infine, l'igiene degli alimenti cucinati all'interno dell'home restaurant. Dal momento però che il MISE la considera un'attività di somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, l'home restaurant risulta sottoposta alla disciplina nazionale e al Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari n. 852/2004. Del resto, come precisa l'art. 1: "Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato."

Esonerati quindi dall'obbligo di rispettare le norme igieniche in materia di alimenti sono solo i privati che cucinano per se stessi, non se lo fanno per "il pubblico". Questo perché il cuoco, anche se cucina in casa propria, è a tutti gli effetti un operatore del settore alimentare e in quanto tale tenuto all'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HCCP unitamente al rispetto di una corretta pratica igienica (art. 1, comma 1, lettera d) Reg. n. 852/2004 CE).

Home restaurant: il parere del Ministero dell'interno

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Più di recente, il settore dell'home restaurant ha conosciuto un'importante svolta, in ragione del parere del Ministero dell'interno per il tramite della Questura di Reggio Calabria.

Con una grande apertura, tale parere ha escluso che l'home restaurant possa essere ricondotto alla ristorazione vera e propria, con conseguenze rilevanti in termini di semplificazione degli adempimenti e accesso all'attività.

Più precisamente, per il Ministero, occorre fare delle opportune distinzioni: se l'attività è diretta a particolari soggetti ed è svolta in maniera occasionale, non soggiace alla disciplina prevista dalla legge per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sul portale dell'associazione home restaurant è disponibile il testo del parere.

Home restaurant senza Scia: un primo orientamento

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La recente sentenza di merito del Giudice di pace di San Miniato n. 139/2019 ha precisato, nel corso di una causa che vedeva coinvolti il titolare di un home restaurant raggiunto da una sanzione di 2500 euro per non presentato la Scia per lo svolgimento di detta attività al Comune di Montovoli V.no opposto, che la SCIA è necessaria per chi vuole esercitare l'home restaurant, solo se l'attività si trova in un Comune rientrante in una "zona tutelata", secondo quanto previsto dalla risoluzione del MISE n. 50481/2015.

Leggi il relativo articolo di approfondimento Home restaurant: non serve la SCIA

Bollettino Garante Concorrenza n. 13-17
Nota n. 174980 allegata alla risoluzione n. 493338
Risoluzione n. 493338 del 6-11-2017 MISE
Nota n. 50481 allegata alla risoluzione n. 493338

Foto: 123rf.com
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