"In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro del coniuge obbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art.9 della Legge n.898 del 1970, (...) anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo all'oggetto ed alla modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale quella di svolgere tale attività a tempo parziale anziché a tempo pieno". È quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n.5378/2006) accogliendo il ricorso di una donna che, avendo spontaneamente deciso di lavorare part time, riducendo così il proprio reddito, chiedeva che tale scelta fosse riconosciuta, ex art. 9 della legge sul divorzio, come "giustificato motivo" legittimante la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore del coniuge economicamente più debole, ovvero l'ex marito. Con l'occasione la Corte ha altresì precisato che le scelte operate dall'ex coniuge in ordine all'oggetto e alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, anche se non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute, sono comunque di per sé pienamente legittime in quanto "costituiscono esplicazione di fondamentali diritti di libertà della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell'attività lavorativa".
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