La disciplina dell'assemblea sindacale prevista dallo Statuto mira a garantire e favorire il libero esercizio di questo diritto, che può esplicarsi anche durante l'orario di lavoro e, di regola, senza la presenza del datore.
Indice:
- Il potere di convocazione
- Orari e luogo della riunione
- I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea
- L'ambito di applicazione dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori
Il potere di convocazione
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Il potere di convocazione dell'assemblea spetta alle rappresentanze sindacali. In particolare, titolari di tale potere sono la RSU, cioè la Rappresentanza Sindacale Unitaria, esponenziale di tutti i lavoratori, e ciascuna delle RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) che fanno capo ai vari sindacati. Queste ultime possono procedere alla convocazione anche in maniera congiunta.
In base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, il potere di convocazione può essere esercitato anche autonomamente da ogni singolo componente della RSU (cfr. Cass. SS.UU. n. 13978/17).
Della convocazione dev'essere data notizia al datore di lavoro, e il relativo avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Quest'ultimo può riguardare solo materie di interesse lavorativo o sindacale. Il calendario delle riunioni deriva dalla precedenza con cui le stesse vengono convocate e comunicate al datore.
Se l'assemblea viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro, può anche comprendere lo svolgimento di un referendum (art. 21 dello Statuto), su materie inerenti all'attività sindacale.
Orari e luogo della riunione
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Le assemblee sindacali possono tenersi sia durante l'orario di lavoro, che fuori dello stesso. Nel primo caso, l'art. 20 dispone che, nel limite di dieci ore all'anno, ai lavoratori spetta la normale retribuzione anche per il tempo trascorso in assemblea. Su questo punto, inoltre, la contrattazione collettiva può prevedere condizioni più favorevoli.
Nel silenzio della normativa, si ritiene che il datore debba mettere a disposizione dei dipendenti idonei spazi ove consentire l'ordinato e riservato svolgimento dell'assemblea.
I soggetti legittimati a partecipare all'assemblea
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Di regola, come accennato, non è prevista la partecipazione del datore di lavoro alla riunione, ma nulla vieta che lo stesso possa essere invitato dai lavoratori.
All'assemblea, inoltre, possono partecipare anche dirigenti esterni dei sindacati cui fanno capo le RSA presenti in azienda, ma in tal caso è necessario darne apposito preavviso al datore.
Le assemblee coinvolgono, di regola, tutti i lavoratori (anche quelli non iscritti ai sindacati), compresi i dipendenti sospesi, in sciopero o in cassa integrazione. Sono comunque ammesse assemblee rivolte solo a determinati gruppi di lavoratori, interessati alle materie all'ordine del giorno (ad esempio, gli appartenenti ad un determinato reparto o gli iscritti a un certo sindacato).
L'ambito di applicazione dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori
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L'ambito di applicazione delle norme che tutelano e disciplinano il diritto di assemblea è definito dal successivo art. 35 dello Statuto.
In base a tale norma, le riunioni possono svolgersi nelle unità produttive di imprese industriali o commerciali nell'ambito di sedi, stabilimenti e filiali che occupino più di quindici dipendenti, oppure nelle imprese agricole con più di cinque dipendenti.
Le tutele previste dall'art. 20 si applicano, inoltre, alle imprese industriali o commerciali con più di quindici dipendenti nello stesso comune e alle imprese agricole con più di cinque dipendenti nello stesso ambito territoriale, tenendo conto della somma dei dipendenti delle singole unità produttive.
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