Il cinque per mille, introdotto dalla legge n. 266/2005, è una quota dell'IRPEF che il contribuente decide di destinare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi

Cos'è il cinque per mille

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Il cinque per mille è una quota dell'imposta IRPEF che il contribuente decide di destinare, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, a enti, organismi, istituti e associazioni che svolgono attività socialmente rilevanti.

Il cinque per mille viene calcolato sulle imposte dovute dal contribuente, per cui più alte saranno, maggiore sarà il contributo all'ente prescelto. Come sancito dall'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2006 il contribuente può esprimere una sola scelta di destinazione, ovvero un solo soggetto a cui devolvere il suo 5 per mille.

Natura giuridica del 5 per mille

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Sulla natura giuridica del cinque per mille si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/2007, che ne ha escluso la natura tributaria. Secondo la Consulta infatti "le norme censurate, nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell'Irpef alla scelta del contribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico-sociali indicati dal contribuente medesimo e, quindi, escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali."

Come precisato dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza n. 24964/2017), che ha richiamato la suddetta sentenza della Corte Costituzionale infatti "il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell'Irpef incassata dall'erario subisce una 'trasformazione' nel caso in cui il contribuente, con apposita dichiarazione di volontà, si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare specifici soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste. Per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso. Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell'Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di 'provvista' versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento".

Cinque per mille: la disciplina

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Il cinque per mille è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006). Il DPCM del 20 gennaio 2006 ha stabilito le modalità d'iscrizione per gli enti interessati a beneficiare del cinque per mille e i criteri di ripartizione della quota.

La legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006 ha invece apportato modifiche per quanto riguarda i soggetti destinatari. A parte qualche lieve modifica disciplinare successiva, la misura del cinque per mille è stata confermata e resa stabile dalla legge n. 190 del 23/12/2014.

Cinque per mille: soggetti beneficiari

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Il cinque per mille è destinabile a uno dei seguenti soggetti:

  • istituti di ricerca scientifica;
  • Onlus, comprese quelle parziali come gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale con finalità di assistenza;
  • enti di volontariato;
  • cooperative sociali;
  • associazioni di diritto privato;
  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • enti di ricerca sanitaria, scientifica e dell'università;
  • attività sociali del comune di residenza del contribuente.
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, (DPCM 28 luglio 2016);
  • enti gestori aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).

Elenco dei beneficiari 5 per mille

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L'Agenzia delle Entrate detiene e aggiorna l'elenco permanente a cui sono iscritti gli enti, gli istituti e le associazioni destinatarie del cinque per mille.

La circolare 5/E del 31/03/2017 ha introdotto importanti "Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille per il primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017."

Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, gli iscritti agli elenchi suddetti, per beneficiare del 5 per mille, sono tenuti a inviare una nuova dichiarazione sostitutiva ai fini dell'iscrizione se viene nominato un nuovo rappresentante legale. Modifiche all'elenco degli iscritti possono essere però anche la conseguenza del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, che comporta l'invio della revoca della stessa da parte del rappresentante legale dell'ente iscritto.

Come destinare il cinque per mille

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Ogni contribuente può destinare il proprio 5 per mille a uno dei beneficiari indicati nella dichiarazione dei redditi persone Fisiche, modello 730 o nella scheda allegata alla Certificazione Unica.

Per farlo è sufficiente firmare in uno solo dei riquadri appositamente predisposti all'interno dei modelli di dichiarazione, indicando il codice fiscale del soggetto a cui intende devolverlo, a meno che non desideri destinarlo al suo Comune di residenza.

In questo caso infatti è sufficiente la sola firma.

5 per mille terzo settore

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Il DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2020, prevede la disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo e delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Il DPCM, che abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, nel dettaglio:

  • individua i soggetti destinatari del 5 per mille e le finalità del contributo;
  • stabilisce le regole per l'accreditamento delle varie tipologie di enti che vogliono accedere al contributo;
  • definisce il contenuto e le modalità di pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati e degli elenchi degli ammessi e degli esclusi;
  • detta le regole per l'esercizio della scelta, da parte del contribuente, del soggetto a cui destinare il suo 5 per mille;
  • definisce i criteri di riparto del 5 mille, le modalità di erogazione e di pagamento del contributo;
  • stabilisce gli obblighi a carico delle amministrazioni che erogano il contributo e dei soggetti beneficiari;
  • e regolamenta i casi in cui i contributi erogati sono soggetti a recupero, dettando specifiche indicazioni procedurali.

Una delle novità più importanti però riguarda il Terzo settore.

Le disposizioni del DPCM relative agli enti del Terzo settore sono in vigore a partire dall'anno successivo a quello in cui è diventato operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Innalzata a 100 euro inoltre la soglia per l'erogazione del contributo e previsto che gli enti contemplati dal Dpcm 23 luglio 2020, presentino la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti.

Per il 2023, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al contributo dall'8 marzo all'11 aprile.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile per la consultazione l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. L'elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall'Agenzia e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte nel corso del 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

Leggi anche Guida alle novità del 5 per mille


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