di Lucia Izzo - Deve ritenersi inadempiuta l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato prevista dall'art. 1590 c.c. qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità: la mora e gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. si producono anche ove il locatore torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancra occupato dai beni mobilio del conduttore.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 20146/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla domanda si una società che si era vista respingere la domanda di ammissione tardiva in una procedura fallimentare per alcuni crediti.
Uno di questi aveva ad oggetto, oltre agli oneri condominiali e alle spese di ripristino dei locali, l'indennità di occupazione maturata relativamente a un immobile locato alla società fallita, sul presupposto che il locale in questione (per cui era intervenuta esecuzione forzata) non fosse stato rilasciato libero da beni mobili al termine del rapporto locatizio.
La Corte di merito aveva ritenuto che la società avesse tollerato il deposito di beni mobili e che, avendo la custodia degli arredi altrui, avesse il potere di dislocarli dove meglio credeva, con diritto al rimborso delle spese sostenute, e che quindi l'asporto potesse "essere eseguito direttamente dalla proprietaria, applicando la normale diligenza imprenditoriale", tanto più in considerazione dell'identità di coloro che erano stati officiati della custodia.
In Cassazione, invece, la società rinnova la sua pretesa all'indennità di occupazione dei locali per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ritenendo che la Corte di merito avesse trascurato di prendere in considerazione i documenti comprovanti lo stato di perdurante occupazione dei locali per effetto del mancato asporto dei beni mobili che ivi erano ubicati.
Locazione: immobile come non restituito se occupato dai beni
Gli Ermellini ritengono che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione.
La mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c., pertanto, si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore.
A nulla rileva rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione.
Ove, esaurite le operazioni esecutive per il rilascio coattivo dell'immobile, all'interno di questo permangano beni, precedentemente entrati nel possesso o nella detenzione del conduttore, che sono stati affidati a un custode giudiziario, lo stazionamento degli stessi nei locali non può ascriversi a una tolleranza del locatore, dal momento che tale situazione é determinata dalle esigenze di custodia, di cui si fa carico il soggetto all'uopo incaricato, e non dalla condotta dell'avente diritto al rilascio in quanto tale.
Pertanto, conclude la Corte, ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c.., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, impone anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, ma nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
Cass., I civ., sent. 20146/2018