di Valeria Zeppilli - Il presupposto per ottenere il divorzio è, in linea generale, la preventiva separazione dei coniugi per un determinato periodo di tempo, decorso il quale si potrà chiedere e ottenere il definitivo scioglimento del legame coniugale.
- Durata della separazione
- Sospensione dei termini per divorziare
- Tempi per divorziare
- Scioglimento del matrimonio senza separazione
Durata della separazione
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In particolare, sino al 2015 il divorzio era possibile solo dopo che erano decorsi tre anni dalla separazione dei coniugi, indipendentemente dalla natura giudiziale o consensuale della stessa.
Con la riforma apportata dalla legge numero 55/2015 è invece stato introdotto il cd. divorzio breve. In sostanza, oggi i tempi per divorziare si sono notevolmente ridotti e variano a seconda della natura della separazione.
In particolare, se la separazione è stata consensuale il divorzio potrà essere chiesto già dopo sei mesi da quando la stessa è avvenuta; occorrerà invece attendere un anno in caso di separazione giudiziale.
Sospensione dei termini per divorziare
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In alcuni casi, i termini per divorziare rimangono sospesi.
Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui, durante la separazione, i coniugi si sono riconciliati. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui gli stessi abbiano iniziato nuovamente a convivere.
Tempi per divorziare
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In ogni caso, una volta che i coniugi si siano separati e che siano decorsi i termini fissati dalla legge, si potrà chiedere il divorzio, che verrà dichiarato con tempistiche differenti.
Se vi è accordo tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio avverrà in poco tempo e ad esso potrà giungersi rivolgendosi al Tribunale, recandosi in Comune ove possibile o ricorrendo alla negoziazione assistita da avvocati.
Le tempistiche si allungano e sono variabili a seconda della conflittualità sussistente tra i coniugi in caso di divorzio giudiziale, che comporta l'instaurazione di una vera e propria causa dinanzi al Tribunale per determinare tutti gli aspetti che regoleranno la conclusione del legame coniugale.
Scioglimento del matrimonio senza separazione
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Va comunque detto che, in alcuni casi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi anche se non vi è stata separazione.
Si tratta, sostanzialmente, delle seguenti ipotesi:
- il matrimonio non è stato consumato,
- vi è stata una condanna per reati particolarmente gravi commessi in ambito familiare,
- è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso,
- l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio.