di Valeria Zeppilli - Ostacolare le visite tra l'ex coniuge e il figlio è un comportamento idoneo a far scattare una condanna penale in capo al genitore che lo pone in essere.
Con la sentenza numero 38608/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti confermato l'ennesima condanna in capo a una donna che aveva ripetutamente tenuto un atteggiamento oppositivo rispetto al mantenimento dei rapporti padre/figlio, così come stabilito dal giudice civile.
Il reato
Il reato contestato, in particolare, era quello di cui all'articolo 388 del codice penale, ovverosia la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Tale reato, come ricordato dalla Corte, si concretizza infatti "in qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui".
Nel caso di specie, esso risultava addirittura aggravato "dalla reiterazione e protrazione nel tempo delle oppositive condotte tenute dall'imputata, anche rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore".
La condanna
Stante l'inammissibilità del ricorso proposto dalla madre, resta quindi ferma la sua condanna, derivata dal comportamento ostruzionistico, alla pena di 450 euro di multa, con danno civile da liquidarsi in separato giudizio, alla quale si aggiungono ora le spese processuali e legali del grado di legittimità e l'esborso di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Corte di cassazione testo sentenza numero 38608/2018• Foto: 123rf.com