Per il Tar Lazio l'Agenzia, che aveva annullato il precedente bando ai sensi del D.L. n. 278/2015, ha l'obbligo di indirne uno nuovo entro il 31 dicembre 2018

di Lucia Izzo - L'Agenzia delle Entrate dovrà bandire entro il 31 dicembre 2018 il concorso per dirigenti da 403 posti che era stato già bandito e poi ritirato in passato. Lo ha imposto il TAR Lazio nella sentenza n. 3772/2018 (qui sotto allegata).


I giudici hanno accolto il ricorso di Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) che aveva agito avverso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate per ottenere l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere a bandire il concorso pubblico a 403 posti di dirigente così da pervenire nei tempi stabiliti alla sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti.

In particolare, la Federazione rammenta che il concorso era stato indetto già nel 2014, ma era stato poi annullato dall'Agenzia (prot. n. 50767/2017 del 14 marzo 2017) avvalendosi della disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4-bis del D.L. n. 278/2015, al fine di indirne uno nuovo. Ciononostante, deduce la ricorrente, nessun concorso pubblico è stato bandito e pertanto si ritiene sussistente un obbligo in tal senso a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Una conclusione accolta dai giudici amministrativi i quali rammentano che l'articolo 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 e successive modifiche prevede: "le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018".

Agenzia delle Entrate: concorso per dirigenti entro fine 2018

Anche a voler intendere tale autorizzazione come una mera facoltà e non un obbligo, si legge nella sentenza, ciò che è chiaramente desumibile dalla disposizione in esame è che se l'Agenzia fiscale intende avvalersi dell'autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali bandite e non ancora espletate, deve poi anche procedere a bandire "per un corrispondente numero di posti" concorsi pubblici per esami, da espletare entro un termine che è stato di volta in volta prorogato dal legislatore, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2018.

La norma infatti chiaramente pone una corrispondenza tra l'annullamento della precedente procedura concorsuale e l'indizione della nuova che rappresenta il punto centrale della disposizione in esame, giacché l'una operazione giustifica e legittima l'altra e viceversa.

Nel caso in esame, una volta che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di fare applicazione di questa norma procedendo all'annullamento della procedura concorsuale in corso per l'assunzione di 403 dirigenti,secondo il TAR si è anche auto vincolata, in forza della normativa sopra richiamata, all'espletamento della nuova procedura concorsuale, come peraltro espressamente dichiarato dal provvedimento del 14 marzo 2017.

In conclusione, spiegano i giudici amministrativi, sussiste l'invocato obbligo di provvedere, il quale è sorto in base al combinato disposto della previsione normativa sopra menzionata e dell'autovincolo, assunto dalla stessa Agenzia nel momento in cui ha ritenuto di voler fare applicazione della facoltà concessale dal Legislatore.

Si ritiene illegittimo, dunque, il silenzio serbato dall'Agenzia sull'istanza presentata da parte ricorrente a inizio 2018. Agenzia delle entrate dovrà provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l'espletamento entro il termine di cui all'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall'art. 1 comma 95 della legge n.205 del 2017.

TAR Lazio sentenza n. 3772/2018

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