Chiamare il collega "dottore" e non avvocato in una comunicazione formale ma estranea all'attività professionale non costituisce illecito disciplinare

di Valeria Zeppilli - A detta del Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma, i legali non hanno alcun obbligo di chiamare i colleghi "avvocato", specie se si tratta di comunicazioni formali ma non avvenute nell'ambito dello svolgimento della professione.

Con la decisione qui sotto allegata, infatti, un avvocato si è visto respingere l'esposto proposto nei confronti di una collega, accusata di non essersi rivolta a lui nella maniera adeguata.

La vicenda

Più in particolare, la donna, per conto di alcuni clienti, aveva inviato al collega una missiva per contestare la causazione di danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante a quello di sua proprietà. Nella lettera, tuttavia, lo aveva chiamato più volte "dottore", pur sapendo che si trattava di un avvocato.

Quest'ultimo, quindi, ravvisando in tale scelta la volontà di prendersi gioco di lui, si era rivolto al Consiglio distrettuale di disciplina forense, lamentando una violazione degli obblighi di colleganza, correttezza e lealtà che gravano sui professionisti del foro.

La decisione

L'esposto, tuttavia, è stato archiviato per manifesta infondatezza in quanto, si legge nella decisione, sull'accusata non gravava nessun obbligo "di usare il termine Avvocato trattandosi peraltro di questione non attinente allo svolgimento dell'attività professionale".

Il precedente

Va in ogni caso detto che occorre stare bene attenti a come ci si rivolge ai colleghi: in una situazione simile, infatti, il CNF è giunto a una conclusione diversa.

Ci si riferisce alla sentenza numero 195/2006, con la quale è stato invece ritenuto colpevole un professionista che si era rivolto a una collega qualificandola semplicemente "signora" e privandola quindi del titolo d'avvocato (leggi in merito Avvocati: va sanzionato chi chiama la collega "signora").

Vi era però una rilevante differenza rispetto alla più recente decisione: in quel caso l'espressione non era stata utilizzata al di fuori dell'attività professionale ma durante un'udienza. La stessa, inoltre, era stata accompagnata da espressioni sconvenienti e offensive, idonee a compromettere la dignità e il prestigio del destinatario.

Si ringrazia l'Avv. Loreto Antonucci per la cortese segnalazione

Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma testo decisione 13 maggio 2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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