Il notaio non è obbligato a redigere l'inventario per l'accettazione dell'eredità, se a tale decisione il giudice vi giunge con motivazione logica e coerente

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con ordinanza n. 20906/2018 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso proposto da due eredi nei confronti di un notaio il quale, a loro avviso, non avrebbe redatto l'inventario necessario ad accettare l'eredità del defunto padre medico, con il beneficio dello stesso. La Cassazione, dopo aver percorso il ragionamento logico giuridico della motivazione fornita dalla Corte d'Appello, che ha respinto la richiesta dei ricorrenti, ritiene il ricorso inammissibile, confermando quindi l'inesistenza dell'obbligo del notaio, nel caso di specie, di redigere anche l'inventario.

La vicenda processuale

I ricorrenti convengono nanti Tribunale di Como un notaio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'incarico di procedere agli incombenti per l'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità. Questo perché al momento dell'apertura della successione era emersa la pendenza di una causa di responsabilità nei confronti del medico defunto per una somma non coperta per intero dalla sua assicurazione professionale. Il notaio contesta la domanda attorea sostenendo che "l'incarico conferitogli dai ricorrenti era limitato alla sola predisposizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e non comprendeva invece la redazione dell'inventario." Il Giudice di primo grado rigetta la domanda degli attori, così come la Corte d'Appello, secondo la quale, tra le altre cose, il fatto che uno dei ricorrenti sia avvocato e quindi a conoscenza del fatto che la pratica debba necessariamente passare per la cancelleria del Tribunale, con incarico successivo, solo eventuale, del notaio, scagiona quest'ultimo da eventuali responsabilità per inadempimento. I soccombenti ricorrono quindi in Cassazione.

Cassazione: il notaio non è obbligato a redigere l'inventario

La Corte di legittimità, dopo aver ripercorso il ragionamento logico giuridico della Corte d'Appello, con ordinanza n. 20906/2018 dichiara il ricorso inammissibile. Queste le ragioni: "la motivazione fornita dal detto giudice all'assunta decisione risulta adeguata e tutt'altro che incoerente, basata com'è su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. 5 C.P.C., la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla nonna stessa. Le esaminate ragioni di censura sono, dunque, inammissibili ed infondate".

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Cassazione ordinanza n. 20906-2018

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